I permessi legge 104 permettono di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e la copertura contributiva.
Si tratta di tre giorni di permesso al mese per coloro che si trovano in situazione di disabilità grave o assistono un familiare con legge 104. I permessi sono frazionabili anche ad ore in base al contratto di lavoro.
Analizziamo un quesito di un Lettore con una breve panoramica su come calcolare i permessi legge 104 in base ai vari contratti a tempo pieno e part time (orizzontale, verticale e misto).
Ecco il quesito del Lettore: “Buongiorno, ho la legge 104 comma 3. Lavoro per 6 ore al giorno anziché 8 ore. Dall’inizio della pandemia lavoriamo tutti da casa in smart working. Il datore di lavoro ci ha comunicato che probabilmente dal mese di aprile si comincia a rientrare potendo fare 9 giorni al mese di smart working ed usufruire anche di mezze giornate. La domanda che pongo è la seguente: “la mia giornata lavorativa è di sei ore. Le regole per chi fa 8 ore sono: nove giorni complessivamente sono 72 ore. Se divido 72 ore per le mie sei ore, mi esce circa 12 giorni al mese. È corretto? Grazie“.
La circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021 mette in risalto il giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul lavoro part time e specifica come calcolare i permessi legge 104. Si legge nella novella che: “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.”
I permessi legge 104 ai sensi dell’articolo 33, comma 3 e 6, in caso di contratto di lavoro part-time orizzontale i giorni di permesso non dovranno essere riproporzionati in ore, ma rimangono fruibili in giorni. Quindi, il lavoratore titolare dei permessi legge 104, ha diritto nel contratto di lavoro part-time orizzontale, tre giorni di permesso al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
In riferimento ai rapporti di lavoro part time verticale e misto fino al 50%, restano valide le disposizioni contenute nel messaggio INPS n. 3114/2018. Nello specifico si conferma la seguente formaula di calcolo da applicare, per il riproporzionamento dei tre giorni mensili nel contratto part time di tipo vertiale e misto. La formula è la seguente:
Questa formula è applicata nel caso di contratti part time verticali o misti, con lo svolgimento dell’attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Sempre in materia di permessi legge 104, un precedente quesito, svolto dai nostri Esperti, riguarda la possibilità o meno di fare domanda all’INPS dei “Permessi legge 104 e lavoro autonomo”
L’Istituto per i contratti di lavoro part time (orizzontale, verticale e misto), per la frazionabilità in ore, conferma la formula indicata nel messaggio 16866/2007. In effetti, indica due formule:
1) fino al 50%: (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) * 3 giorni di permesso teorici.
2) a partire dal 51% dell’attività prestata: (orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) * 3 ore fruibili mensili.
L’INPS precisa che il limite di 18 ore frazionabile, è riferito ai contratti di 36 ore settimanali suddiviso in sei giorni lavorativi. Ipotizziamo tre esempi che possono aiutare a capire come si calcolano i permessi legge 104 frazionati in ore, nei contratti part time:
1) contratto di 36 ore settimanali con 5 giorni lavorativi a settimana, spettano 21,6 ore di permesso;
2) contratto di 36 ore settimanali con 6 giorni lavorativi a settimana, spettano 18 ore di permesso;
3) contratto di 38 ore settimanali con 5 giorni lavorativi a settimana, spettano 22,8 ore di permesso.
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