Il divorzio e la separazione producono effetti anche sul diritto all’Assegno Unico. La questione è spinosa anche per i genitori non sposati e non conviventi.
Cosa succede in caso di domanda di Assegno Unico da parte di coppie di genitori separati o divorziati con figli minori a carico? La risposta non è, purtroppo, semplice. I problemi, infatti, sorgono in relazione al calcolo dell’ISEE, all’idonea determinazione dei componenti del nucleo familiare e ai redditi da valutare.
Secondo la normativa che ha introdotto questo nuovo beneficio economico, opererebbe l’attrazione nel nucleo familiare del genitore non più convivente con il minore. Non mancano, però eccezioni di dubbia interpretazione.
Dei lettori hanno posto il seguente quesito:
“Buonasera, siamo genitori non conviventi e non sposati. Il bambino è collocato con la madre, tramite affido condiviso, con sentenza di mantenimento. Tramite la disciplina del nuovo Assegno unico, il pagamento tocca al padre al 100% o è possibile dividerlo al 50 % tra i due genitori?”
Nell’ipotesi di coniugi separati o divorziati, l’assegno deve essere suddiviso in parti uguali tra chi esercita la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021. Gli interessati possono anche optare per il pagamento per intero al coniuge affidatario del minore. In tal caso, la domanda da inoltrare all’INPS dovrà contenere anche gli estremi anagrafici del secondo genitore.
Nell’ipotesi di affidamento esclusivo, invece, se non è stato diversamente disposto, il pagamento spetterà al genitore affidatario; in caso di nomina del tutore legale, verrà erogato nell’interesse esclusivo del minore.
Per il pagamento, il richiedente può optare, nella domanda, per il pagamento “in misura intera” o “ripartita”. Nello specifico:
In caso di pagamento ripartito, i dati anagrafici del secondo genitore potranno essere allegati in un secondo momento. L’erogazione al 50%, inoltre, andrà in vigore dal mese successivo a quello in cui tale alternativa viene comunicata all’INPS. È possibile modificare l’opzione della ripartizione del pagamento dopo la presentazione della domanda.
In caso di affidamento temporaneo o preadottivo ex legge n. 183/1984, bisogna distinguere tra due scenari differenti:
In entrambi i casi, il secondo genitore può modificare la scelta del richiedente.
Anche nelle ipotesi di affido condiviso, però, il giudice può statuire il collocamento del minore presso il richiedente. È, dunque, possibile procedere al pagamento per intero al genitore collocatario, con la facoltà per l’altro genitore di modificare la domanda successivamente e scegliere il pagamento ripartito.
Nella determinazione del nucleo familiare, ai fini dell’assegnazione del beneficio economico, sono considerati entrami i genitori o uno soltanto (se vedovo o nell’ipotesi di mancato riconoscimento del figlio o di allontanamento tramite provvedimento dell’autorità giudiziaria).
È nucleo con entrambi i genitori anche quello in cui l’altro sia:
L’importo mensile dell’assegno è calcolato sulla base dell’ISEE. L’ISEE valido ai fini della determinazione è quello del nucleo a cui appartiene il figlio minore, indipendentemente dal fatto che il richiedente ne faccia realmente parte (come nel caso di genitori separati o divorziati).
In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente e non coniugato con l’altro, è considerato parte del nucleo familiare del minore, tranne nei seguenti casi:
a) è coniugato con persona diversa dall’altro genitore del minore beneficiario;
b) ha figli con persona diversa dall’altro genitore del minore beneficiario;
c) versa assegni periodici di mantenimento al minore beneficiario;
d) ha perso la potestà sul minore o è stato allontanato dalla residenza familiare;
e) è estraneo al minore in relazione a rapporti affettivi ed economici e l’estraneità è stata appurata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).
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