I contribuenti hanno la possibilità di pagare con bancomat o carte di credito o debito, la cosiddetta moneta elettronica, attraverso il POS.
Da primo gennaio 2020 per poter fruire della detrazione fiscale su alcune spese mediche i pagamenti non potranno essere effettuati in contanti, ma solamente con sistemi di pagamento elettronico. I pagamenti tracciabili accettati dall’Agenzia delle Entrate sono il pagamento con POS (carta di credito, debito o bancomat, bonifici, assegni, sistemi digitali come PayPal).
La normativa è in continua evoluzione e ha come obiettivo un sistema ampio di tracciabilità. Infatti, sono molte le categorie obbligate ad avere il POS in dotazione, per permettere ai clienti di effettuare i pagamenti con moneta elettronica. L’evoluzione della normativa ha avuto vari ostacoli.
L’utilizzo del Pos ha un ruolo importante, in quanto è inteso come uno strumento per limitare l’uso del contante e per combattere l’evasione fiscale, con la tracciabilità dei pagamenti di beni, prestazioni e servizi. Introdotto in modo obbligatorio con il decreto interministeriale del 9 settembre 2014, ha creato numerose criticità nella sua applicazione. Inizialmente tale obbligo non prevedeva sanzioni, e sebbene si sia parlato che sarebbero state applicate dal 2022, le sanzioni per gli esercenti che non accettano il pagamento con il POS, saranno in vigore dal primo gennaio 2023.
Inserito un emendamento che prevede l’applicazione delle sanzioni a partire dal primo gennaio 2023, nel decreto PNRR n. 152 dell’anno 2021.
Si tratta di una sanzione “POS” di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione a carico di professionisti o esercenti, che rifiutano di pagare a mezzo bancomat, carte di credito, carte prepagate e qualsiasi mezzo di pagamento elettronico. In effetti, diventa concreto l’obbligo del POS che già era in vigore dall’anno 2015 ma senza l’applicazione di sanzioni.
L’art. 19 – ter, denominato Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito e debito, riporta: << 1. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981»
Sono obbligati a dotarsi dei terminali per il pagamento elettronico:
Sono esclusi al momento:
In riferimento all’attività delle tabaccherie, ricordiamo che forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri Enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione. Queste attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale oppure un compenso con margine fisso.
Questi compensi sono predeterminati in misura molto contenuta e nella maggior parte dei casi i costi e gli oneri di sistema per l’utilizzo di mezzi di pagamento digitali non solo impediscono ai tabaccai qualunque forma di guadagno ma spesso determinano addirittura una remissione.
La questione è ben nota anche a livello istituzionale, tanto è vero che esistono già alcuni ordini del giorno approvati dal Parlamento per intervenire sul problema ormai insostenibile.
Inoltre, si evidenza che la categoria dei tabaccai per la maggior parte dei prodotti e servizi gestiti dai tabaccai, sono esclusi dalla emissione dello scontrino fiscale in quanto l’imposta è già assolta alla fonte (come nel caso dei tabacchi, dei biglietti per il trasporto pubblico, dei tagliandi per il parcheggio, per le ricariche telefoniche etc.), fuori campo di applicazione dell’imposta (come ad esempio per i valori bollati) oppure esenti da Iva ed esonerati dalla relativa certificazione (giochi, lotterie, operazioni finanziarie). Inoltre, l’entità delle suddette operazioni è già conosciuta dall’Amministrazione finanziaria in quanto oggetto di esplicita rendicontazione da parte dei diversi concessionari, Società di servizi, istituti di pagamento nei confronti delle amministrazioni competenti stesse.
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