Il congedo legge 104 permette di assistere un familiare in situazione di gravità, ma è richiesta la residenza o la convivenza?
Si tratta del congedo straordinario che prevede il requisito di convivenza. Per convivenza si intende quando due persone vivono insieme anche avendo una residenza diversa. Ma, nel caso del congedo la norma inserisce alcuni paletti.
Precisiamo che la legge prevede la fruizione in base al diritto di priorità che è inderogabile, salvo che l’avente diritto sia mancante, affetto da patologie invalidanti o defunto. Recentemente sul congedo di 2 anni e permessi legge 104, l’INPS ha fatto, possibile anche per suoceri e cognati
In riferimento al requisito di convivenza rispondiamo al quesito di una lettrice chiarendo alcuni aspetti e possibilità di accedere al congedo legge 104.
Una Lettrice ci scrive: “Salve sono un insegnante lavoro a Roma ma risiedo in Campania, mia madre ha ottenuto la 104 art. 3, comma 3. Per motivi familiari sono io che usufruisco dei permessi (3 giorni al mese) per mamma. Purtroppo, dovrà essere operata e per il post operatorio ha bisogno di maggior assistenza, vorrei poter usufruire del congedo straordinario (sarebbe quello max 2 anni). Avevo bisogno di un chiarimento secondo la circolare INPS n 32 del 6 marzo 2012, non è necessaria la stessa residenza ma la convivenza. Per evitare di sbagliare, non posso cambiare la mia residenza ne’ vorrei la cambiasse la mia mamma, che comunque sta con me. Come devo regolarmi, devo fare un autocertificazione di domicilio temporaneo, da presentare al mio dirigente? Grazie per l’attenzione”.
La normativa prevede per il congedo straordinario di due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, il requisito di convivenza.
Tale requisito si intende soddisfatto anche con la residenza temporanea o la coabitazione (stesso stabile, stesso indirizzo, due appartamenti diversi).
La residenza temporanea è possibile e ha una validità di massimo dodici mesi, dopo tale periodo la residenza non si considera più temporanea e si dovrà procedere all’iscrizione dell’anagrafe della popolazione residente.
Si tratta di una dimora temporanea in un luogo diverso della residenza anagrafica, per motivi di lavoro, cura, eccetera.
Bisogna registrarsi nel registro temporaneo presso l’ufficio anagrafico del comune ospitante. L’iscrizione nel registro anagrafe non prevede il rilascio di un certificato. L’attestazione è prevista solo per i cittadini comunitari.
Pertanto, dopo aver iscritto il familiare nel registro anagrafe temporaneo, alla domanda di congedo bisognerà allegare, oltre al verbale legge 104 anche un’autocertificazione dichiarando l’iscrizione nel registro anagrafe temporaneo, del familiare che si assiste, indicando la data di iscrizione.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com
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