Superbonus 110% e le varie certificazioni e asseverazioni, come ad esempio i certificati CAM, ma servono anche per altri bonus edilizi?
Con l’introduzione del Superbonus 110% previsto nel Decreto Rilancio del 2020, il mondo dell’edilizia si regola sui CAM (Criteri Ambientali Minimi).
Si tratta di criteri che sono considerati nei contratti e appalti per ristrutturazioni, nuove costruzioni, riqualificazione energetica, manutenzioni e gestioni dei cantieri. Rispettare questi criteri diventa fondamentale per gli interventi volti alla riduzione dei consumi energetici, al contenimento delle emissioni in atmosfera, all’abbattimento dell’impatto ambientale, eccetera.
Un Lettore ci pone un quesito in merito ai certificati CAM: “Salve ho effettuato interventi per il rifacimento tetto, utilizzo bonus ristrutturazione e cedo il credito alla Banca. I materiali dell’ isolamento devono essere certificati Cam o possono essere non certificati. La Banca se non per legge può chiedere la certificazione? Grazie per la cortese risposta
I Criteri Ambientali minimi (CAM) sono obbligatori negli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, in particolare per l’isolamento di una percentuale superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio. Inoltre, sono obbligatori anche nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Infine, i materiali edili da utilizzare devono rispettare criteri precisi. Inoltre, in un precedente articolo abbiamo chiarito i dubbi sul bonus ristrutturazione e il pagamento subito o ad ogni SAL.
Ecco una lista dei criteri da rispettare e del materiale da utilizzare:
1) Criterio 2.4.1.2 – Materia recuperata o riciclata, tale materiale deve essere almeno il 15% del totale del peso dei materiali utilizzati;
2) Criterio 2.4.1.3 – Non è consentito l’uso di sostanze pericolose ritenute dannose per lo strato d’ozono;
3) Criterio 2.4.1.1 – Fine vita: demolizione per riciclo dei componenti edili o riutilizzabili a fine vita;
4) Criterio 2.3.5.5 – Rispetto dei limiti di emissioni dei materiali (VOC) con misurazione a 28 giorni;
Inoltre, gli isolanti termici ed acustici devono rispettare speciali criteri previsti al punto 2.4.2.9 del DM 11/10/201.
Pertanto, nel caso esposto dal nostro Lettore, poiché si tratta di materiale di isolamento, riteniamo che la certificazione sia necessaria. Ogni banca ha delle sue linee guida e può chiedere la documentazione necessaria per valutare se gli interventi rispettino le disposizioni normative in essere.
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