L’INPS detta le nuove regole sul versamento del TFR per le aziende che si trovano in una determinata situazione. Ecco il messaggio.
L’Istituto rinnova l’esonero dal versamento del TFR per aziende che si trovano in una situazione particolare in CIGS anche per il 2022.
Lo sgravio si applica ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale. Il messaggio contiene anche le procedure da seguire per ottenere il nuovo esonero nel limite di spese complessive di 16 milioni di euro.
In sintesi, l’INPS nel messaggio n. 1400/2022 spiega che le aziende in fallimento o che hanno fatto ricorso alla CIGS già negli anni 2019-2021 continueranno a beneficiare degli sgravi anche nel 2022.
L’art. 4 del decreto legge n.103/2021 (convertito in legge n.125/2021) ha prorogato anche per il 2022 le disposizioni inserite nell’articolo 43bis del decreto legge n.109/2018 (convertito in legge n.130/2018). Queste erano già state modificate per gli anni 2020 e 2021.
Il tutto è confermato dall’INPS con il messaggio n.1400 pubblicato il 29 marzo. Viene spiegato che solo le aziende che già erano sottoposte a procedura fallimentare o in CIGS negli anni 2019-2021 potranno beneficiare dell’esonero dal pagamento delle quote TFR. Le stesse aziende saranno esonerate dal versamento del contributo del cosiddetto ticket di licenziamento.
Le modalità di accesso rimangono invariate e fanno riferimento alle indicazioni inserite nel messaggio INPS n. 39/2020. Le aziende dovranno chiedere l’esonero al ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Alla richiesta, dovrà essere allegata la domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS). Importante allegare un documento che quantifichi i costi delle misure per verificare la disponibilità delle risorse stanziate. Per il 2022 sono disponibili 16 milioni di euro.
Se il ministero accoglie la domanda, l’azienda riceverà un decreto di autorizzazione nel quale sono contenuti:
A questo punto l’azienda dovrà inviare all’INPS una domanda di ammissione all’esonero. Il modulo è reperibile sul sito nella sezione “portale agevolazioni (ex sezione DiResCo).
La domanda dovrĂ essere inserita da intermediari, curatori fallimentari o commissari straordinari incaricati dalle stesse aziende.
Anche le aziende che già nel 2020 avevano richiesto il CIGS per l’emergenza Covid (Cassa Covid) dovranno inviare una nuova domanda per gli esoneri. Infatti, il ministero del Lavoro dovrà autorizzare una nuova ripartizione dei costi del TFR. Questo perché le spese corrispondenti al 2020 potrebbe non corrispondere più al nuovo periodo di trattamento TFR a causa dello slittamento nel 2021.
Anche in questo caso, ottenuto il nuovo decreto di autorizzazione, le aziende dovranno presentare all’INPS una nuova richiesta di esonero e l’istanza di liquidazione delle quote TFR. L’INPS, in seguito, al termine della CIGS pagherà direttamente il TFR al lavoratore oppure lo verserà nel fondo pensione deciso dal lavoratore.
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