La detrazione delle spese in 730 è possibile solo nel caso di pagamenti tracciabili. Questo vale anche per bollettino postale e PagoPa in contanti?
Per beneficiare della detrazione tramite 730, è necessario che le spese avvengano tramite pagamenti tracciabili, come bonifici e assegni. Non è chiaro, però, se le spese possano essere detratte anche nel caso di pagamento con bollettino postale o con PagoPa in contanti.
A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dei commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020, affinché le persone fisiche usufruiscano della detrazione Irpef del 19%, è obbligatorio che i pagamenti siano stati effettuati tramite versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili.
Dunque, se si ha intenzione di beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi 730, non si potrà più utilizzare il contante, ma si dovrà procedere soltanto attraverso:
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 230/2020, ha dovuto chiarire cosa si intende per “altri sistemi di pagamento”. Essi consistono negli strumenti che assicurano la tracciabilità e l’individuazione di colui che ha effettuato il pagamento, ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco.
La circolare 7/E/2021, inoltre, ha indicato tra i pagamenti tracciabili quelli effettuati tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato per mezzo di applicazione di smartphone, che consente di fare transazioni di denaro senza una carta fisica, ma semplicemente tramite l’inserimento del codice IBAN e del numero di cellulare. Tale forma di pagamento, infatti, è considerata assolutamente tracciabile perché è collegata ai conti correnti bancari, che consentono una certa identificazione dei soggetti coinvolti nella transazione.
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, chiarito quali metodi di versamento non sono ritenuti tracciabili.
Con la risposta 180/2020, infatti, ha sancito che il circuito di credito commerciale non ha i canoni della tracciabilità richiesti dalla legge. Esso , infatti, è un sistema nel quale vengono scambiati beni e servizi senza i metodi di pagamento indicati nell’art. 23 del d.lgs. n. 241/1997 (cioè carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari), dunque non è possibile individuare gli autori dei pagamenti.
Le istruzioni ministeriali del 730 prevedono che la prova dell’utilizzo di un sistema di pagamento tracciabile da parte del contribuente, avviene attraverso la copia cartacea della transazione. Ad esempio, la ricevuta bancomat, l’estratto conto, la copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti tramite PagoPa.
La Circolare 7/E/2021, poi, ha chiarito che l’estratto conto è una prova della tracciabilità del pagamento solo opzionale e residuale e non aggiuntiva. L’interessato, quindi, può esibirla solo nel caso in cui non abbia altre prove che attestino l’uso di strumenti di pagamento tracciabili.
Un altro metodo per attestare il tipo di versamento è l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del soggetto che versa o percepisce il denaro.
Soltanto in relazione ai pagamenti tramite applicazioni da smartphone (come Paypal o Satispay), l’interessato è tenuto ad esibire, insieme al documento fiscale che dimostri il versamento, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento attraverso tali applicazioni, come l’ e-mail di conferma da parte dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma.
Gli oneri e le spese che si intendono detrarre devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e devono essere accuratamente documentati.
Ai fini della detrazione, quindi, le regole sulla tracciabilità valgono per:
Il comma 680 della Legge 160/2019 indica una deroga alla tracciabilità dei pagamenti, per le spese sanitarie. È possibile, quindi, la detrazione anche se il pagamento è avvenuto in contanti. Tale regola vale per:
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