In caso di 730 precompilato da parte del Fisco, ecco cosa succede se il contribuente modifica i dati sulle spese detraibili
Da alcuni anni, il 730 è precompilato per semplificare il rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuente, ma è vero che quest’ultimo può apporre modifiche. In dette circostanza, il Fisco attiva dei controlli ad hoc?
Non manca molto all’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi e, proprio per questo, già molti contribuenti si saranno posti il seguente quesito: che cosa comporta di fatto la modifica dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate?
Ci riferiamo ovviamente al modello 730 precompilato, il quale sarà messo a disposizione dei soggetti a cominciare dal prossimo 23 maggio e non dal 30 aprile, così come previsto dalla normativa. In particolare, si tratta di una proroga predisposta dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter, ossia la n. 25 del 2022. Sostanzialmente, i contribuenti dovranno attendere maggiormente prima di poter eventualmente modificare il modello 730 per quest’anno.
Tornando alla domanda di cui sopra, nel dettaglio che cosa succede se il contribuente modifica solo i dati inerenti all’importo delle spese sanitarie detraibili, lasciando invece identici gli altri oneri precompilati da parte del Fisco? Scattano dei controlli ad hoc oppure no? Proviamo a fare chiarezza e a dare una risposta puntuale a questa legittima domanda dei contribuenti.
Riguardo ai possibili controlli da parte del Fisco nei confronti dei contribuenti tenuti al rispetto degli obblighi inerenti alla dichiarazione dei redditi, distinguiamo le due seguenti situazioni:
Ricordiamo che i controlli formali sono effettuati elettronicamente e in breve tempo da parte del Fisco.
Va da sé che aver ben chiara la distinzione appena menzionata, è di primaria importanza per il contribuente che non intende farsi trovare alla sprovvista in materia fiscale.
In tema di controllo delle dichiarazioni precompilate, le norme vigenti indicano che una sostanziale modifica dell’art. 5 del d. lgs. n. 175 del 2014 è stata operata da parte dell’art. 5 ter decreto legge n. 146 del 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Ebbene, oggi è previsto che se il contribuente rettifica soltanto alcuni dati sugli oneri detraibili e deducibili forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, il controllo formale è compiuto esclusivamente sui dati variati e non anche – come accadeva in passato – su tutti gli altri dati che non sono stati oggetto di modifica.
In ogni caso, su tutti i dati legati agli oneri rimane comunque confermato il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che consentono l’accesso alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni da parte del contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
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