Il lavoratore può anticipare il TFR ma ci sono determinate tasse da pagare per tale anticipo. Cosa prevede la legge?
I lavoratori dipendenti che hanno diritto al TFR (Trattamento di Fine Rapporto) al momento della cessazione della propri attività lavorativa, possono richiedere, prima ancora che sia intervenuta la cessazione, un anticipo della somma del TFR.
Anche su tale anticipo, però, devono essere considerate le tasse da pagare. A quanto ammonta il loro importo ed in che modo vengono calcolate?
Non tutti hanno il diritto di anticipare il TFR, perché la legge disciplina le ipotesi specifiche in cui è prevista tale possibilità. Nello specifico, l’anticipo può essere corrisposto per:
Inoltre, non tutti i lavoratori dipendenti possono anticipare il TFR, ma solo quelli che posseggono tali requisiti:
L’anticipo del TFR si ha in base a delle percentuali fisse, per ogni causa per la quale si richiede. In particolare, l’anticipo sarà del:
Oltre che per la cifra del TFR totale, la legge prevede il pagamento delle tasse anche sull’importo del suo anticipo.
Dunque, prima di presentare domanda per l’anticipo, è necessario che l’interessato si informi sulle condizioni per poter accedere a tale diritto e sui costi specifici. Per calcolare l’importo delle tasse da pagare, bisogna, innanzitutto, prendere in considerazione l’aliquota che deve essere applicata all’anticipo del TFR; si ricava, poi, la cifra lorda e si divide tale importo per il numero di anni lavorativi accumulati al momento della richiesta. Si moltiplica, inoltre, il risultato per 12 (mesi in un anno) e si ottiene, così, il reddito annuale di riferimento. Infine, si deve ricavare l’aliquota Irpef media, tramite il rapporto tra la cifra calcolata tramite l’applicazione dell’aliquota Irpef al reddito annuale di riferimento e lo stesso reddito annuale di riferimento. In tale modo si scopre la somma netta dell’anticipo del TFR.
Per la liquidazione del totale del TFR i tempi variano da settore a settore, a seconda di quanto prevedono i contratti collettivi ed il lavoratore ha la facoltà di richiedere la somma spettante anche subito. Nel caso di anticipo, invece, le regole sono differenti.
Le tempistiche, infatti, dipendono e cambiano in base alla circostanza che l’anticipo sia richiesto tramite finanziamento ad una banca che ha firmato l’Accordo Quadro oppure no. Dunque, l’attesa varia a seconda della procedura utilizzata.
Dopo la presentazione della domanda di anticipo TRF e dopo aver ottenuto la certificazione dall’Ente erogatore, il richiedente, per ottenere un tasso agevolato da parte della banca che ha firmato l’Accordo, deve allegare apposito modulo e aspettare la risposta da parte della banca. L’Ente che deve erogare l’indennità, inoltre, ha 30 giorni di tempo per verificare la sussistenza di tutti i presupposti e, in caso di esito positivo, lo comunica alla banca e si procede alla stipula del contratto e all’accreditamento della somma di anticipo TFR spettante al richiedente.
Tra la fase della richiesta di anticipo e quella della liquidazione, in media, intercorrono tre mesi. Per le somme inferiori a 45.000 euro, inoltre, la liquidazione avviene in un’unica soluzione, mentre per gli importi superiori, in diverse tranche.
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