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Pensioni

Legge 104 e coppie non sposate, spettano le stesse agevolazioni? C’è ancora molta confusione, facciamo chiarezza

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Le unioni civili e le coppie di fatto hanno diritto ai giorni di congedo mensili e al congedo straordinario? Tutti i chiarimenti da parte dell’INPS.

Tra le agevolazioni previste dalla Legge 104 del 1992 per disabili e familiari, vi è il diritto a 3 giorni al mese di permessi retribuiti (frazionabili anche in ore) per finalità di assistenza, nei confronti dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati), familiari di portatori di handicap.

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Un altro beneficio, riconosciuto dal D.lgs. n.151/2001, è il cd. congedo straordinario. È una misura che consiste in un periodo di aspettativa retribuita della durata di due anni, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti (sia statali sia del settore privato), che debbano assistere un familiare affetto da disabilità grave. I diritti della Legge 104, però, sono riconosciuti anche alle unioni civili e alle coppie di fatto? Scopriamolo.

Legge 104: cosa prevede per le unioni civili e le coppie di fatto?

Una lettrice ha posto il seguente quesito:

Buongiorno, ho bisogno di un chiarimento. Io ed il mio compagno formiamo una coppia di fatto (attestabile tramite regolare certificato rilasciato dal Comune di residenza); io ho un’invalidità al 100%, con revisione nel 2023. Al mio compagno, l’INPS, però, ha riconosciuto soltanto i 3 giorni di congedo mensili e non anche il congedo straordinario. Per quale motivo? Grazie anticipatamente.”

Per quanto riguarda la fruizione dei giorni di permesso retribuito e del congedo straordinario, previsti dalla Legge 104, la normativa equipara le unioni civili ai matrimoni. L’INPS, infatti, è intervenuta per risolvere i dubbi interpretativi relativi alla Legge Cirinnà.

L’Istituto di Previdenza, infatti, ha dichiarato che gli uniti civilmente e le coppie di fatto possono, a tutti gli effetti, usufruire dei benefici sanciti dalla Legge 104/1992.

Giorni di congedo mensili legge 104 alle unioni civili: quando spettano

Con la circolare n. 36/2022, l’INPS, riprendendo una nota sentenza della Corte costituzionale del 2016, ha precisato che i permessi garantiti dalla Legge 104 devono essere riconosciuti anche:

  • alla parte di un’unione civile che assiste l’altra parte;
  • al convivente di fatto (come stabilito dai commi 36 e 37 dell’art. 1 L. 76/2016) che presta assistenza all’altro convivente.

Secondo quanto stabilito dalla legge, quindi, i permessi accordati per ragioni di assistenza a disabili in condizioni gravi, vengono riconosciuti, alternativamente:

  • al coniuge;
  • alla parte dell’unione civile;
  • al convivente di fatto;
  • al parente o all’affine entro il secondo grado;
  • a parenti o affini di terzo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona disabile grave abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Congedo straordinario per le unioni civili

Per quanto riguarda il congedo straordinario, invece, la circolare INPS n. 38/2017 non menziona tra i soggetti legittimati a tale tipo di beneficio anche il convivente di fatto, ma solo la parte dell’unione civile.

La stessa circolare, inoltre specifica come la condizione essenziale per il riconoscimento sia la necessità di assistenza nei confronti dell’altro partner.

Permessi ex Legge 104: quando possono essere accordati ai conviventi di fatto?

I permessi stabiliti dalla Legge 104 del 1992 possono essere riconosciuti nei confronti dei conviventi di fatto solo per ragioni di assistenza al convivente. È questa la condizione imprescindibile che la normativa pone per usufruire di tale diritto.

Il convivente, dunque, dovrà dimostrare di dover assistere unicamente l’altra parte; al contrario, i permessi non possono essere richiesti nel caso in cui si voglia prestare assistenza ad un parente del convivente.

Il motivo di tale limitazione risiede nella circostanza che il rapporto di affinità è riconosciuto esclusivamente in relazione al legame affettivo stabile di coppia ai fini della reciproca assistenza morale e materiale; tra questo, dunque, non rientra l’estensione di tali doveri anche agli affini del partner.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com

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