Il Superbonus 110% può essere richiesto da un familiare convivente del proprietario dell’immobile a condizione che paghi tutte le spese. Cosa accade in caso di fine convivenza?
Beneficiari del Superbonus 110% sono anche i conviventi di fatto. Il problema è capire cosa succederebbe qualora il rapporto di convivenza terminasse.
Il sogno di una ristrutturazione per portare una ventata di novità nella propria abitazione potrebbe non essere sufficiente per tenere insieme una coppia. Decidere di lasciarsi e di finire la convivenza durante lo svolgimento dei lavori comporta dei problemi più o meno gravi che si infittiscono qualora gli interventi siano legati alla richiesta del Superbonus 110% da parte del convivente del proprietario dell’immobile. La misura prevede, infatti, che la domanda di accesso possa essere inoltrata da un coniuge, un componente dell’unione civile, da parenti entro il terzo grado o affini e dal convivente di fatto della persona che è intestataria dell’abitazione. Condizione necessaria è che i familiari conviventi si facciano carico delle spese intestando ogni scontrino e fattura. In seguito alla fine della convivenza, cosa accade alle spese sostenute? C’è il rischio di perdere il Superbonus 110% e di non ottenere il rimborso?
La richiesta del Superbonus da parte di un familiare del proprietario o detentore dell’immobile può avvenire a determinate condizioni. Innanzitutto deve essere convivente alla data di inizio dei lavori oppure mentre si effettuano le spese ammesse alla detrazione qualora antecedenti all’inizio dei lavori. Inoltre, le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile in cui si mette in atto la convivenza (non conta che si tratti di abitazione principale o meno).
Per poter indicare la convivenza occorrerà compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è necessario, dunque, un contratto di comodato. Rientra, infine, tra le condizioni di accesso alla misura la corretta intestazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Un ultimo punto da sottolineare è la possibilità per il convivente di scegliere, al pari di un richiedente proprietario, tra sconto in fattura oppure cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto nella circolare numero 7/e che lo status di convivenza e la disponibilità dell’immobile richiesti durante il pagamento delle spese ammesse in detrazione non devono necessariamente permanere per l’intero periodo di utilizzo della detrazione stessa. Ciò significa che la convivenza dovrà sussistere all’inizio dei lavori o all’inizio del sostentamento delle spese ma potrà anche finire in seguito senza comportare la perdita del Superbonus 110%.
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