Per alcuni interventi previsti dal Superbonus 110%, la legge stabilisce l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%. Bisogna, però, stare attenti a non fare errori. Ecco quali.
L’aliquota dell’IVA varia in base allo specifico bene o servizio acquistato e al tipo di immobile per cui il quale si richiede la detrazione.
La normativa relativa al Superbonus 110% concede l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, per i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia. Spesso, però, non sono del tutto chiare le modalità per la corretta applicazione dell’aliquota agevolata. La confusione, di solito, deriva dalla disciplina prevista per le varie fasi, dall’apposizione del visto di conformità degli interventi compiuti, allo sconto in fattura o alla cessione del credito a terzi, nelle quali l’IVA ha molta importanza.
In molti casi, i fornitori esigono dal committente il rilascio di una dichiarazione di atto notorio, nella quale il cliente precisa l’IVA da applicare, in relazione allo specifico intervento da effettuare. In questo modo, la responsabilità incombe sul committente. Molto spesso, però, l’atto rilasciato dal committente non tiene conto degli specifici parametri normativi. Dunque, questi errori, alla fine, creano numerosi problemi per la detrazione prevista per i diversi bonus edili e potrebbero comprometterla. Come si applica, quindi, l’IVA agevolata per gli interventi stabiliti nel Superbonus 110%?
L’aliquota ordinaria applicabile per il settore edilizio è del 22% ma, in determinati casi, possono essere applicate due aliquote ridotte o agevolate: quella al 4% e quella al 10%. Tali ultime aliquote sono adottate dal fornitore, in seguito ad una specifica autocertificazione rilasciata dal proprietario dell’immobile o da colui che ha diritto al bonus edilizio.
Gli interventi che prevedono la detrazione sul risparmio energetico, però, non possono beneficiare dell’aliquota al 4%; essa, infatti, si attua solo per quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche o per quelli relativi all’acquisto o alla costruzione della prima casa.
Nello specifico, l’aliquota al 4% per l’IVA si applica in tali casi:
L’aliquota IVA al 10%, invece, è prevista per le ipotesi di costruzione o acquisto di immobile diverso dall’abitazione principale (prima casa), e per tutti i lavori finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.
Le regole che disciplinano la corretta applicazione dell’IVA al 10% per i lavori edilizi sono contenute nella Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009. La disciplina sancisce la validità dell’aliquota al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione edilizia su edifici destinati ad uso abitativo e risanamento conservativo. Poi, ancora, per i cd. “beni significativi” contenuti nel Decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, consistenti in: montacarichi, ascensori, infissi interni ed esterni, videocitofoni, caldaie, apparecchiature di riciclo dell’aria e condizionamento, impianti di sicurezza e sanitari e rubinetteria da bagno.
L’IVA al 10%, dunque, si applica sui “beni significativi”. Per comprendere il modo in cui opera, è opportuno fare un esempio pratico.
L’importo relativo al cambio di serramenti è di 150 euro, dei quali il valore imponibile dei serramenti è di 100 euro e il valore dell’installazione è di 50 euro. Come si calcola il totale? Nel seguente modo:
Il totale della fattura, dunque, è di 171 euro, con un credito di imposta per Superbonus 110% di 188,10 euro.
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