Le norme vigenti in tema di lavoro irregolare e relative sanzioni si applicano anche ai casi di utilizzo del Libretto Famiglia
Le fresche precisazioni in una nota dell’INL fanno chiarezza circa la possibilità di applicare il regime sanzionatorio per il lavoro irregolare anche ai casi di utilizzo di prestazioni occasionali con Libretto Famiglia al di fuori dei limiti consentiti.
Una recente nota dell’Ispettorato del Lavoro fa chiarezza sul rapporto tra il regime sanzionatorio previsto per i casi di lavoro irregolare e le situazioni di utilizzo di prestazioni effettuate sulla scorta del regime del cd. Llibretto Famiglia’ che non siano conformi all’art. 54-bis del dl n. 50 del 2017.
Ci riferiamo in particolare alla nota n. 856 del 2022 di aggiornamento del vademecum per il lavoro sommerso.
L’Ispettorato tiene a precisare che scatteranno sanzioni di non esiguo ammontare anche nei confronti di chi adibisce ad un lavoro, differente da quelli consentiti, prestatori assunti con il citato ‘Libretto della Famiglia’. Come sottolineato anche nel sito ufficiale dell’Inps, grazie a quest’ultimo gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale, ossia attività lavorative svolte in maniera sporadica e saltuaria.
Vediamo dunque qualche dettaglio di rilievo in riferimento alla maxi-sanzione in gioco anche nelle circostanze sopra indicate.
Le delucidazioni rese dall’Ispettorato del Lavoro rimarcano che anche le persone fisiche possono essere sanzionate in modo analogo ai datori di lavoro, ovvero con applicazione di quella che in gergo è definita ‘maxisanzione’ per il lavoro nero o irregolare.
Nella citata nota l’Ispettorato coglie l’occasione per fare una panoramica sulle irregolarità che danno luogo alla citata maxisanzione. Si trova perciò conferma che l’ambito soggettivo di applicazione riguarda altresì i datori di lavoro privato, al di là del fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa.
Per quanto qui interessa, la sanzione in oggetto scatta anche nei confronti dei seguenti soggetti:
La conseguenza sanzionatoria si manifesta anche laddove il citato libretto sia stato correttamente gestito con l’apposita piattaforma INPS, vale a dire quella usata per la registrazione e la comunicazione dei dati legati alla prestazione lavorativa in gioco.
A questo punto appare opportuno ricordare che con il Libretto Famiglia, l’utilizzatore, ovvero il committente, può remunerare soltanto le prestazioni di lavoro occasionali effettuate a suo favore incluse tra quelle che seguono:
Inoltre le norme relative alle prestazioni di lavoro occasionale implicano ben precisi limiti economici, tutti riferiti all’anno della prestazione lavorativa di riferimento.
Da notare altresì che le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati legati alla prestazione lavorativa possono essere compiute in via diretta dagli utilizzatori e dai prestatori, anche con il servizio cd. Contact center, dai patronati e dagli intermediari con delega. I dati identificativi del prestatore, il compenso prefissato, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, ed ovviamente ogni altra informazione utile ai fini della gestione del rapporto in oggetto sono da comunicarsi formalmente a seguito della registrazione della prestazione lavorativa.
Facendo un esempio pratico, ben si comprende l’utilità dei suddetti chiarimenti da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, in tema di maxisanzioni, lavoro irregolare e Libretto Famiglia. La maxisanzione tipica del lavoro nero o irregolare scatta dunque anche verso il privato cittadino che adibisce il prestatore di lavoro occasionale all’attività – ad es. – di cuoco o autista. Si tratta infatti di attività distinte da quelle contemplate dalle norme di legge vigenti, e che dunque non fanno parte dell’elenco di attività che consentono di usare legittimamente il menzionato Libretto Famiglia.
Ricordiamo infine che la sanzione valevole per tutti i casi di lavoro irregolare – e dunque anche nelle circostanze delle prestazioni con Libretto famiglia – è proporzionata per fasce, in rapporto alle caratteristiche del comportamento illecito. Previste sanzioni anche fino a svariate decine di migliaia di euro nei confronti degli utilizzatori che non rispettano le regole, senza contare le ulteriori maggiorazioni legate a particolari aggravanti (ad es. l’utilizzo di lavoratori stranieri o di minori non in età lavorativa).
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