Bonus barriere architettoniche, il Fisco impone dei paletti che potrebbero far perdere l’accesso alla misura. Il problema è la cumulabilità, cosa significa?
Le agevolazioni fiscali con detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche si possono cumulare? I cittadini hanno dei dubbi, vediamo cosa sostiene il Fisco.
Il Governo ha attivato diverse agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche che si differenziano per i limiti di spesa, gli interventi ammessi e le percentuali di detrazione applicate. Ogni bonus, dunque, ha norme e direttive da rispettare e da conoscere per evitare di perdere il diritto di accesso ad una o più misure. Il dubbio che assilla tanti contribuenti riguarda, in special modo, la cumulabilità tra agevolazioni diverse effettuate in periodi differenti. Il Fisco ha chiarito alcuni punti in una comunicazione dello scorso 23 maggio 2022 ma andiamo per gradi.
I contribuenti possono avvalersi di una detrazione dall’imposta lorda del 75% per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dell’anno in corso relative alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche in strutture già esistenti. Questa agevolazione è stata introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 e si va ad aggiungere ad altre misure. Parliamo della detrazione del 50% per gli interventi di abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in relazione alla spese sostenute da persone fisiche per la realizzazione di lavori in singole unità immobiliari residenziali appartenenti a qualunque categoria catastale, comprese le pertinenze e le categorie rurali.
La detrazione al 50% è prevista su un importo massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare e, in più, c’è la detrazione prevista con il Superbonus 110%.
La nuova detrazione introdotta con la Legge di Bilancio 2022 deve essere ripartita tra chi ne ha diritto in cinque quote annuali dello stesso importo per un ammontare totale inferiore a 50 mila euro per edifici o unità unifamiliari, 40 mila euro moltiplicati per le unità immobiliari di edifici con 2/8 unità abitative e 30 mila euro moltiplicati per le unità immobiliari di edifici con oltre 8 unità abitative.
Esploriamo il problema della cumulabilità iniziando dal caso esposto dal Fisco di un condominio con 12 unità immobiliari in cui un proprietario desidera installare una piattaforma elevatrice per un disabili grave. Poniamo che l’intervento sia iniziato nel 2021 e che un acconto sia stato versato con riferimento alla detrazione del 50%. E’ possibile usufruire della nuova misura del 75%? Il Fisco ha stabilito che occorre far riferimento non alla data di inizio lavori ma a quella dell‘effettivo pagamento. Riassumendo quanto è possibile leggere sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà detrarre al 75% le spese sostenute nel 2022 e al 50% per le spese effettuate nel 2021.
Se la piattaforma elevatrice dovesse essere realizzata in un edificio unifamiliare, una villetta su più piani indipendente e con ingresso autonomo, il Fisco riferisce che il richiedente potrebbe avvalersi alternativamente del Superbonus con limite di spesa di 96 mila euro (sono incluse anche le spese del 2021 ammesse alla detrazione) e della detrazione del 75% delle spese sostenute con limite a 50 mila euro riservato agli edifici unifamiliari (articolo 119-ter). Stesso discorso per le spese sostenute nel 2022. Il contribuente dovrà optare per l’una o l’altra detrazione.
In relazione alla cumulabilità del Bonus Barriere Architettoniche ad altre agevolazioni, il Fisco conclude con l’esempio di un condominio minimo con cinque unità immobiliari su cui si vogliono effettuare interventi su parti comuni e sulle singole abitazioni per installare un ascensore. La detrazione del 75% sarà fruibile affiancandola al limite di spesa di 200 mila euro (risultato della moltiplicazione 40 mila per 5). Una sola agevolazione potrà essere scelta dal richiedente rispettando la normativa per gli interventi previsti.
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