Alcuni fortunati lavoratori riceveranno, a luglio, Bonus di 200 euro direttamente in busta paga. Cosa succede se il datore di lavoro non provvede all’erogazione?
I lavoratori dipendenti destinatari dell’indennità di 200 euro che verrà erogata dal prossimo luglio, vedranno l’accredito automaticamente in busta paga. Per gli altri beneficiari, invece, spetterà all’INPS provvedere al versamento dell’una tantum.
La disciplina normativa è fornita dall’articolo 32 del D.L. 50/2022, che individua le categorie dei soggetti nei confronti dei quali il Bonus viene erogato dall’INPS (o dal proprio Ente previdenziale). Esaminiamola dettagliatamente.
Il D.L. 50/2022 stabilisce le regole relative all’indennità di 200 euro per:
In tutti questi casi, il versamento è effettuato dall’INPS. Oltre a tali ipotesi, l’INPS è responsabile dell’erogazione del Bonus anche nei confronti di alcune tipologie di lavoratori dipendenti indicate nell’articolo 32. In particolare:
L’articolo 31 del D.L. 50/2022, inoltre, fornisce delle indicazioni anche sul periodo di pagamento. Mentre, infatti, i dipendenti riceveranno l’indennità di 200 euro a partire dal 1° luglio 2022, per gli altri destinatari non è ancora stato comunicato il periodo di pagamento. L’unica certezza, al momento, è che quest’ultimo avverrà solo successivamente all’acquisizione dei flussi Uniemens del mese di luglio.
Solo in questo modo, infatti, l’INPS può verificare se per tali categorie di beneficiari non abbia già provveduto il datore di lavoro al pagamento. Dunque, il versamento è previsto non prima di settembre. L’unica deroga a tale normativa è costituita dai pensionati e dai destinatari di ulteriori trattamenti previdenziali, dai lavoratori domestici e dai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza; per tali soggetti, infatti, l’erogazione avverrà d’ufficio, automaticamente, nel mese di luglio 2022.
Tutti gli altri, invece, sono obbligati a presentare apposita domanda.
L’articolo 32 del D.L. 50/2022 prevede che il diritto all’indennità di 200 euro è condizionato dai limiti reddituali relativi all’anno 2021. È necessario, infatti, che i beneficiari non abbiano superato i 35 mila euro.
Tale soglia, invece, non è stabilita nei confronti di coloro che percepiscono la Naspi e la disoccupazione agricola, di coloro che hanno ricevuto, nel 2021, le indennità legate al Covid, dei lavoratori autonomi occasionali, degli incaricati alle vendite a domicilio e dei nuclei che beneficiano del Reddito di Cittadinanza.
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