In tema di acconto IMU le agevolazioni non mancano e una in particolare riguarda i coniugi con residenze diverse. Ma a specifiche condizioni.
L’acconto IMU è una delle scadenze di cui i contribuenti debbono tener conto in quanto la data di riferimento è il 16 giugno. L’esenzione per i coniugi residenti in abitazioni diverse.
Siamo prossimi al mese di giugno e si sta avvicinando infatti il primo dei due appuntamenti dell’IMU 2022. Entro il giorno 16 giugno si deve pagare il relativo acconto e dunque non sono pochi coloro che debbono segnare la data sul calendario. Tuttavia, sono diversi i casi di esenzione.
In particolare, gli appuntamenti annuali dell’imposta municipale unica sono due: il primo è il 16 giugno, ovvero il pagamento in acconto, mentre il secondo e ultimo appuntamento è datato 16 dicembre, momento di versamento del saldo.
La domanda a cui nello specifico intendiamo dare risposta è la seguente: che cosa fare con l’IMU in ipotesi di coniugi proprietari di due immobili localizzati in Comuni diversi se per ragioni di lavoro, i due immobili rappresentano la dimora abituale e, al contempo, il luogo di residenza separato di ciascuno di essi?
Appare opportuno dare chiarimenti a riguardo, in quanto anticipiamo che l’esenzione dal pagamento dell’IMU attiene ad uno solo degli immobili abitazione principale. E con quali modalità deve essere resa nota al Comune la scelta dell’immobile rispetto al quale spetta l’esenzione, anche ai fini dell’acconto 2022 in scadenza al 16 giugno? Cerchiamo di fare chiarezza di seguito, nel corso di questo articolo.
Vi è da dire che le questioni pratiche in merito all’applicazione dell’IMU non sono mancate e per quanto riguarda la questione del pagamento dell’IMU per i coniugi che hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili distinti, occorre chiarire quanto segue. Ci si è interrogati infatti sulla possibilità che le esenzioni o le agevolazioni per l’abitazione principale possano spettare per ambo le abitazioni.
Ebbene, secondo la tesi del Ministero dell’Economia in ipotesi di:
Tuttavia, la Corte di Cassazione, in forte contrasto con il Mef, aveva sancito che nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esonero IMU per l’abitazione principale non spetta in nessun caso.
E a seguito della pronuncia della Suprema Corte, un provvedimento della Corte Costituzionale ha escluso per ambo i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione IMU per l’abitazione principale, laddove uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile situato in un altro Comune. Urgeva insomma un chiarimento del legislatore, che infatti è arrivato.
Per rispondere alla questione di cui sopra, rileva il decreto legge n. 146 del 2021, con il quale il Governo ha stabilito che:
Per questa via il contrasto sopra accennato trova una soluzione e, in particolare, l’immobile rispetto a cui vale l’esenzione IMU o le agevolazioni deve essere individuato dai componenti del nucleo familiare. La scelta in oggetto dovrà essere compiuta nella dichiarazione IMU, da presentare al Comune in cui è situato l’immobile.
Nel dettaglio – al fine di beneficiare dell’agevolazione – il proprietario dell’immobile o colui che ha altro diritto reale, dovrà barrare il campo 15 avente ad oggetto le condizioni di esenzione dall’imposta e indicare che si tratta di abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett b), legge n. 160 del 2019.
Dunque, nessun dubbio a riguardo: la disposizione di cui al decreto legge n. 146 del 2021 è stata prevista al fine di escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa ingenerata negli anni. La norma in oggetto si applica dal primo gennaio 2022.
L’attuale normativa dispone che ai fini IMU sia possibile avere una sola prima casa per ogni nucleo familiare. Perciò in ipotesi nella quale i distinti componenti abbiano fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in rapporto al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, prescelto nelle modalità sopra indicate.
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