Le donne vittime di violenza hanno diritto ad un contributo economico mensile per affrontare adeguatamente il percorso di riabilitazione. In cosa consiste?
La violenza sulle donne è divenuta, purtroppo, una vera piaga sociale, ancora troppo presente; si stima, infatti, che sia aumentata dal 18% al 22%. Nella maggior parte dei casi, però, la violenza fisica è accompagnata da quella psicologica e da quella economica. La dipendenza economica, infatti, è un aspetto molto importante ed è quello che, di solito, rende molto più complicati (a volte impossibili) la denuncia e l’allontanamento, per la donna.
Per evitare di dove dipendere completamente dal partner violento, il Governo ha predisposto il cd. Reddito di Libertà, un contributo economico in favore delle donne che hanno subito ogni genere di abusi.
Una gentile Lettrice ha inviato il seguente quesito:
“Buongiorno, nell’ultimo periodo ho spesso sentito parlare di reddito di libertà. Sono una donna vittima di violenza. Ho, dunque, fatto richiesta per tale sussidio in data 15 dicembre 2021, in seguito all’emanazione della relativa Circolare INPS. Ad oggi, però, non ho ancora percepito alcuna somma. Grazie mille per la disponibilità.”
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, all’articolo 3, comma 1, ha introdotto il cd. Reddito di Libertà, un assegno rivolto alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, che si rivolgono ai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Lo scopo di tale misura è quello di sostenere dal punto di vista economico le donne che hanno subito violenza, affinché siano autonome.
Il Reddito di Libertà consiste, dunque, in un contributo economico pari a 400 euro mensili, della durata massima di 12 mesi. È destinato a promuovere l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale e a sostenere le spese scolastiche dei figli minori. L’assegno, inoltre, è cumulabile con le altre misure di sostegno al reddito.
L’INPS, tramite la Circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, ha chiarito la specifica normativa della misura, elencando i requisiti per accedervi, il regime fiscale e la compatibilità con gli altri strumenti di sostegno economico, come, ad esempio, Reddito di Cittadinanza, Cassa Integrazione Guadagni, REM, NASpI, ANF.
Il Reddito di Libertà è erogato in favore delle donne vittima di violenza:
È necessario che le destinatarie del beneficio abbiano intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Il Reddito di Libertà, infatti, mira a finanziare tale percorso e la riappropriazione della libertà personale.
Inoltre, le donne devono trovarsi in condizione di povertà e di fragilità. A tal proposito, il servizio sociale professionale operante sul territorio che segue la donna deve rilasciare la certificazione che attesta l’effettivo stato di bisogno della richiedente.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS direttamente dalle interessate, oppure tramite un rappresentante legale o un delegato, mediante gli sportelli del Comune di residenza. A tal fine, è necessario compilare apposito modello, scaricabile sul sito internet dell’INPS. L’Ente previdenziale provvederà anche alla gestione delle richieste; per questo motivo, è attiva una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni, per facilitare l’invio delle domande.
Le scadenze per l’inoltro delle richieste di Reddito di Libertà sono stabilite dai singoli Comuni.
Inoltre, le domande respinte “per insufficienza di budget” potranno essere accolte anche successivamente.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 ha destinato 3 milioni di euro per finanziare il Reddito di Libertà. La Circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166, poi, ha chiarito che le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome possono essere accresciute dagli stessi Enti, tramite ulteriori risorse proprie.
Con il Messaggio n. 1053 del 07 marzo 2022, l’INPS ha reso nota la procedura per l’incremento dei fondi per il Reddito, da parte delle Regioni e delle Province autonome, precisando che bisogna presentare “Richiesta di incremento budget” all’indirizzo PEC dell’Ente previdenziale.
L’erogazione del contributo (in un’unica soluzione) spetta all’INPS, nell’ordine delle domande presentate, utilizzando prima le risorse statali.
Nel caso concreto che ci è stato sottoposto dalla nostra Lettrice è fondamentale, innanzitutto, verificare se la domanda è stata accolta. È possibile sollecitate, attraverso Pec, direttamente il Comune presso il quale ha inviato la richiesta. Può anche contattare l’INPS, tramite il servizio “INPS Risponde”, oppure telefonando gratuitamente al contact center da rete fissa al numero 803 164, oppure da rete mobile al 06 164 164 (in tal caso, il costo dipende dal proprio piano tariffario).
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