APE Sociale, giungono chiarimenti da parte dell’INPS sui nuovi punti introdotti dalla Legge di Bilancio 2022. Scopriamo i dettagli più importanti.
L’INPS nella circolare numero 62 dello scorso 25 maggio ha fornito istruzioni sull’APE Sociale in relazione alla Legge di Bilancio 2022.
Il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale è stato prolungato fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Questo è il punto forse più importante definito dalla Legge di Bilancio 2022 che è stato puntualizzato dall’INPS nell’ultima circolare resa nota lo scorso 25 maggio. Il chiarimento si è reso necessario dopo il riferimento alla questione introdotto nell’articolo 1 comma 91 della Legge di Bilancio.
Tale articolo modifica le norme sull’APE con vari riferimenti tra cui quelli per i soggetti che avevano perfezionato le condizioni di accesso al beneficio negli anni precedenti e che non avevano presentato la domanda di verifica. Allo stesso modo l’articolo cita i soggetti decaduti dal beneficio – per esempio a causa del superamento della soglia reddituale – che intendono inoltrare una nuova domanda. In tutti i casi citati, i richiedenti dovranno tenere conto delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2022.
L’INPS nella circolare citata in precedenza sottolinea come i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione hanno la facoltà di presentare domanda di accesso alla misura anche in seguito al nuovo termine ultimo post sperimentazione introdotto dalla Legge 234/2021 ossia il 31 dicembre 2022.
Inoltre, la circolare puntualizza l’eliminazione della condizione di decorrenza del trimestre in stato di disoccupazione per i cittadini disoccupati. Nello specifico, la normativa stabilisce come le parole “da almeno tre mesi” siano state cancellate. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2022 i soggetti disoccupati per cessazione del rapporto di lavoro a causa di un licenziamento (individuale o collettivo) hanno il diritto di inoltrare domanda di accesso all’APE Sociale prima dello scadere dei tre mesi di tempo dal momento in cui è finita l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
L’INPS sottolinea nella circolare un importate aspetto con riferimento agli operai agricoli. Per questa categoria, la decorrenza dell’APE Sociale non dovrà essere più strettamente connessa all’atto del computare il trimestre prima citato dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa se successi nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta o nello stesso anno di inoltro della domanda di APE Sociale. I tre mesi antecedenti alla misura sono, dunque, indennizzabili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Ulteriori chiarimenti riguardano le professioni rientranti tra i lavori gravosi il cui elenco è stato allungato. Possono approfittare della riduzione dei requisiti contributivo i lavoratori edili, con CCNL per dipendenti di imprese edili e affini, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in terracotta o ceramica. Condizione necessaria è aver svolto per almeno sei anni degli ultimi sette o sette anni degli ultimi dieci mansioni considerate gravose. La riduzione contributiva per un massimo di 24 mesi spetta anche alle madri lavoratrici con figli a carico (gli illegittimi sono equiparati ai figli naturali e adottati) con 32 anni di contributi.
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