L’Agenzia delle Entrate ha modificato le norme relative alla cessione del credito d’imposta. Cosa è stato previsto?
Con provvedimento del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il documento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 3 febbraio, relativo alla facoltà di eseguire due ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo. T
ale documento aveva stabilito la possibilità, per il beneficiario del Superbonus, di scegliere di usufruire, invece della detrazione, di un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte dei fornitori impegnati nei lavori o della cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Analizziamo, dunque, la nuova disciplina, con particolare attenzione alle modifiche intervenute.
L’Agenzia delle Entrate ha modificato il contenuto degli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020, riguardanti le alternative per il rimborso in caso di lavori di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
L’art. 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, in particolare, sancisce:
L’articolo 14 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, inoltre, ha ulteriormente modificato l’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020, prevedendo la possibilità, per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, di effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati. È necessario, però, che questi ultimi abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca.
Consulta anche: “Superbonus con cessione del credito: chi paga i lavori se le banche bloccano i soldi? La risposta non è scontata“.
Il nuovo provvedimento dello scorso 10 giugno ha modificato il documento del 3 febbraio 2022. Innanzitutto, è stata eliminata la dicitura “senza facoltà di successiva cessione” ed è stato modificato il punto 6, rubricato “Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta”. Esso stabilisce che:
Per le comunicazioni relative alla cessione del credito, a partire dal 15 luglio 2022, sarà attiva la cd. Piattaforma cessione crediti.
Tramite tale meccanismo, il soggetto cedente ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione delle cessioni, dopo che la stessa sia stata accettata. Per i cessionari, invece, si applicano tutte le condizioni e norme sancite per il cedente, dopo l’accettazione della cessione. Anche i cessionari sono obbligati a comunicare tutte le operazioni attraverso la Piattaforma cessione crediti.
Sulle rate annuali dei crediti già oggetto di detrazioni, comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, non si possono più richiedere le cessioni parziali successive. Per tale ragione, ogni rata possiede un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni tramite la Piattaforma cessione crediti.
I contratti di cessione stipulati violando la normativa prevista dall’articolo 121, comma 1, del Decreto e all’articolo 28, comma 2, del Decreto Legge n. 4 del 2022, sono nulli.
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