Secondo la Cassazione una particolare categoria di lavoratori ha diritto alle ferie non godute pur non avendone avanzato richiesta.
Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è inderogabile. Gli insegnanti precari possono tirare un sospiro di sollievo.
I precari sono insegnanti inseriti nelle graduatorie permanenti qualificati culturalmente e professionalmente grazie anche agli anni di esperienza dietro una cattedra che vengono licenziati alla fine di un anno scolastico per poi essere riassunti all’inizio dell’anno successivo (ecco quando si tornerà tra i banchi per l’anno 2022/2023). Questa modalità di assunzione presuppone differenze rispetto ad un docente di ruolo – seppur dovrebbero essere inammissibili – con riferimento, ad esempio, all’entità allo stipendio, alla somministrazione di bonus annuali e alla possibilità di richiedere i permessi per partecipare a concorsi ed esami. La domanda è se tali diversità si riscontrano anche in relazione all’indennità sostitutiva delle ferie e alla possibilità di usufruire del meritato relax pur non avendone fatto richiesta nei tempi giusti.
Il personale docente può usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell’attività scolastica. Nel corso dell’anno, poi, è possibile richiedere le ferie per un limitato periodo temporale a condizione che l’insegnante venga sostituito con altri docenti assunti nella stessa sede.
L’indennità sostitutiva delle ferie può essere goduta – secondo la Cassazione – anche dal precario che non ne ha fatto richiesta. È un diritto inderogabile che cade solamente nel momento in cui la scuola invita l’insegnante precario a godere delle ferie e questo non lo accetta. L’ordinanza di riferimento è la numero 14268/2022 e si basa sui principi stabiliti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
È stato deciso dalla Corte Suprema che i principi della suddetta Carta non si scontrano con la normativa nazionale. Pur essendo scaduto il periodo di riferimento o di riporto il diritto alle ferie non si perde a meno che l’insegnante precario non abbia rinunciato in prima persona al suo diritto.
Il datore di lavoro della scuola deve accertarsi del fatto che il docente possa realmente esercitare il suo diritto; sarà facoltà dell’insegnante stesso, poi, decidere se goderne o meno. Il datore deve informare per tempo il dipendente, fornire tutti i dettagli dell’indennità e sollecitarlo – qualora sia necessario – affinché goda del diritto. L’obiettivo è garantire all’insegnante precario il meritato riposo secondo quanto previsto dalla Cassazione. Se, invece, il diritto dovesse essere rifiutato, solo allora le ferie si perderebbero al termine del periodo di riferimento o della cessazione del contratto di lavoro.
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