Uno dei dubbi più ricorrenti del Superbonus per gli eredi riguarda il momento di fruizione. È necessario procedere prima con la successione?
La legge consente il trasferimento del Superbonus 110% agli eredi, ma solo a determinate condizioni.
È necessario, innanzitutto, possedere la qualifica di erede, dunque, deve essere intervenuta la dichiarazione di successione. Tale requisito, tuttavia, non è sufficiente, perché bisogna anche avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale si vuole sfruttare il Bonus.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2020 chiarisce la disciplina normativa relativa al Superbonus 110% per tale specifica circostanza, così come le risposte alle FAQ consultabili sul portale online dell’Ente.
Se l’avente diritto muore, gli eredi hanno diritto alla fruizione del Superbonus, per intero, a condizione che essi conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile in oggetto. Questo principio si applica a tutti i tipi di interventi agevolati (sia trainanti sia trainati).
È possibile, inoltre, accedere al Superbonus anche se la successione non è ancora terminata, come nel caso in cui si viva nell’immobile in questione. L’inquilino, infatti, può sempre utilizzare i Bonus edilizi, anche se non è proprietario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale prevista per i lavori di efficientamento energetico, nell’ipotesi di decesso del beneficiario, si trasferiscono, agli eredi che possiedono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La regola principale, infatti, è che la detrazione spetta a chi beneficia del bene, indipendentemente dal fatto che lo utilizzi come abitazione principale.
Nel caso in cui la detenzione materiale e diretta dell’immobile spetta a più eredi, la detrazione dovrà essere suddivisa in parti uguali.
Bisogna sottolineare che:
Leggi anche: “Superbonus 110%: errori e malintesi, i soldi sono già esauriti? Cosa succede adesso“.
Inoltre, la “detenzione materiale e diretta del bene” deve persistere non solo durante l’anno dell’accettazione dell’eredità ma anche per ogni anno in cui si gode delle rate della detrazione fiscale.
Se l’erede che ha la detenzione del bene vende o dona l’immobile, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente/donatario.
La detrazione, infine, non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario. Ma, se l’erede dell’usufruttuario è il nudo proprietario dell’immobile nel quale vengono effettuati i lavori oggetto del Superbonus 110%, avrà diritto alle rate residue della detrazione. Essendo, infatti, proprietario dell’immobile, è legittimato a riceverle. Quest’ipotesi è molto diffusa, specialmente tra genitori e figli.
In ogni caso, la condizione imprescindibile per beneficiare delle detrazioni fiscali relative ai Bonus edilizi è sempre la detenzione materiale e diretta del bene.
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