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Pensioni

Invalidità civile e legge 104: si può richiedere anche per questa patologia alle orecchie molto diffusa

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Chi soffre di questi disturbi all’orecchio ha diritto all’invalidità civile? In che percentuale? Come si presenta la domanda?

L’invalidità civile è riconosciuta a coloro che, a causa di una patologia fisica, psichica o intellettiva, hanno difficoltà nello svolgimento delle tipiche attività quotidiane ed in quelle lavorative.

Foto Canva

Per il riconoscimento della qualifica di invalido civile è necessario che la menomazione sia accertata da una specifica Commissione medica. A tale riconoscimento, poi, sono legati una serie di vantaggi, che variano in base al grado di invalidità posseduto. Tra i più noti vi sono: l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, il diritto all’ottenimento gratuito di presidi medici e protesi, l’assegno di invalidità (con una percentuale tra il 74 ed il 99%), la pensione di inabilità (solo con invalidità al 100%).

L’invalidità sussiste anche nel caso di determinate patologie dell’apparato uditivo. Analizziamole attentamente.

Invalidità civile per acufene: quando è consentita

Un nostro gentile Lettore ha chiesto delucidazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile a coloro che sono affetti da una patologia molto comune, l’acufene:

Buongiorno, sono affetto da un’ipoacusia all’orecchio destro, compromesso ormai al 100 %, e da acufene ad entrambe le orecchie. Sono un dipendente pubblico. Posso presentare domanda per la 104? Grazie mille.”

I fastidi legati all’orecchio possono essere molto irritanti e, dunque, invalidanti, perché spesso non permettono il normale svolgimento delle faccende quotidiane.

L’INPS, dunque, ha assegnato un grado di invalidità del 2% a tale patologia, che risulta nella tabella ufficiale di invalidità, nella colonna “Apparato uditivo e vestibolare”, sotto la voce “Acufeni permanenti”.

Acufene: che cos’è e come si manifesta?

L’acufene è un disturbo che interessa l’udito, uno dei cinque sensi, e, dunque, può essere estremamente fastidioso. Si tratta di una patologia che provoca una percezione continua di rumori diversi e di intensità variabile, come ronzii, fischi, scrosci, non provenienti da alcuna fonte esterna. Tali sensazioni sonore, dunque, scaturiscono da alterazioni della percezione sensoriale e possono essere continue o intermittenti.

Col passare del tempo, questa malattia può causare conseguenze molto gravi, come perdita dell’udito, ansia e depressione. Per tale ragione, se diventa invalidante, chi ne soffre può presentare domanda di invalidità civile.

Invalidità civile per acufene: in che modo si può richiedere?

L’acufene è stato inserito nella tabella ministeriale di invalidità civile, sotto la voce “Acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità ed insorti da più di tre anni”, con il riconoscimento di un’invalidità del 2%. È, purtroppo, una percentuale molto bassa e, dunque, necessita di essere associata ad altre patologie legate allo stesso acufene. Ad esempio, a malattie psichiatriche come ansia e depressione, che, se adeguatamente documentate, possono essere valutate dalla Commissione esaminatrice come invalidanti.

Se gli effetti negativi dell’acufene provocano una riduzione della capacità lavorativa pari almeno ad 1/3, allora viene accordata l’invalidità.

Leggi anche: “Invalidità civile e legge 104: non tutti sanno che possono ottenere un congedo retribuito anche con una percentuale bassa“.

Spetta all’interessato effettuare tutti gli esami specialistici utili per la diagnosi. Secondo una circolare INPS, poiché non esiste alcun test obiettivo che valuti gli acufeni, bisogna considerare “i dati relativi ai ricoveri, agli accertamenti strumentali e specialistici effettuati”.

Per la richiesta, bisogna, innanzitutto, inoltrare all’INPS il certificato medico introduttivo compilato dal proprio medico di famiglia, nel quale si evidenzia la patologia invalidante. È possibile compiere tale operazione accedendo alla propria area personale sul sito inps.it, alla sezione “Invalidità civile”, tramite PIN, SPID o CNS.

L’Istituto, infine, provvede a fissare la visita medica presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS.  La Commissione medica ha il compito di esaminare la gravità dell’acufene, sulla base dei parametri sanciti dalla tabella ministeriale.

È possibile presentare ricorso?

Che cosa si può fare se, in seguito alla visita, non viene accordata l’invalidità per acufene o viene riconosciuta una percentuale inferiore? L’interessato può presentare ricorso entro 6 mesi dalla notifica dell’esito della visita.

Il ricorso deve essere presentato al tribunale territorialmente competente e prevede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (nello specifico, un medico legale) che dovrà visitare nuovamente il paziente e verificare il suo stato di salute. Tale operazione è detta accertamento tecnico preventivo.

Nell’ipotesi in cui vi sia un altro parere negativo relativo all’invalidità, è possibile impugnare la perizia entro 30 giorni e procedere, entro ulteriori 30 giorni, tramite ricorso di merito. Con esso si contesta l’esito della visita medica e si chiede al giudice di procedere a nuove perizie, cioè ad una nuova consulenza tecnica. Infine, il tribunale dovrà, attraverso sentenza, decidere se al ricorrente spetta l’invalidità ed, eventualmente, in quale percentuale.

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