I call center aggressivi spesso nascondono trappole e pericoli di truffa. Ma esiste il modo per difendersi.
Due note Authority hanno messo a punto congiuntamente la prima campagna di comunicazione ad hoc, per dare ai consumatori consigli e informazioni per contrastare i call center aggressivi.
Come difendersi dai call center che tartassano di telefonate giorno dopo giorno? Ebbene, recentemente l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente e l’Antitrust hanno scelto di unirsi, costituendo una innovativa campagna di comunicazione – espressamente mirata a dare una sorta di vademecum per contrastare gli artefici del cd. teleselling d’assalto.
Certamente si tratta di un’iniziativa da accogliere molto favorevolmente, alla luce del fatto che non di rado dette telefonate si concludono con l’attivazione di servizi non richiesti e dunque di costi indesiderati, se non addirittura nascosti.
Facciamo il punto sulle ultime novità in tema di bollette e call center aggressivi, onde avere un quadro un po’ più chiaro su come tutelarsi contro truffe e contratti non voluti. Che cosa raccomandano ai privati le due Autorità citate? Scopriamolo di seguito.
Sono ben note a tutti le pratiche scorrette messe in atto da tantissimi call center, al fine di carpire il consenso delle vittime di truffa. Queste ultime si trovano attivati contratti che, in condizioni ‘normali’ e senza artifici e raggiri, non avrebbero mai accettato.
Ebbene l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente e l’Antitrust consigliano di individuare sempre il proprio interlocutore. Pertanto ogni volta che un privato riceve una telefonata a scopo commerciale, farà bene a domandare chi è che chiama e per quale motivo. Questo anche perché l’operatore che ha contattato è tenuto per legge a indicare il nome della società di vendita e la finalità della chiamata.
Inoltre c’è un dettaglio nient’affatto irrilevante che dobbiamo ricordare: nessuna Autorità, Agenzia o ente pubblico chiama i clienti finali per attivare nuovi contratti. E già ciò può rappresentare un campanello d’allarme.
Non solo. Un qualsiasi privato che viene contattato, non è affatto tenuto a stipulare il contratto telefonicamente. Infatti, in base alla legge ovvero sulla scorta di quanto al codice del consumo, al fine di impegnarsi contrattualmente dopo aver aderito in via telefonica, è necessaria una conferma del consumatore. Quest’ultima deve essere data solitamente in forma scritta.
In altre parole, per usare un’altra modalità occorre un espresso consenso del consumatore contattato, il quale dovrà essere conservato dalla società di vendita. Inoltre se si esprime il consenso in via telefonica, il privato farà sempre bene a chiedere se la chiamata viene registrata. Ciò chiaramente a tutela dei suoi diritti.
Insomma, nessuno è obbligato a scegliere un contratto differente da quello in corso: la scelta spetta sempre all’utente. Perciò mai farsi condizionare dai toni persuasivi o coartanti del proprio interlocutore.
L’offerta proposta al telefono non implica di dover dare una risposta subito. Perciò le due Authority citate raccomandano di ponderare bene le proprie scelte: meglio chiedere a chi telefona tutte le informazioni che servono, per comprendere appieno le caratteristiche dell’offerta.
Anzi è preferibile, se del caso, ricontattare l’operatore o fissare un nuovo appuntamento telefonico, dopo aver riflettuto bene su quanto proposto.
Il privato ha comunque il diritto di chiedere la documentazione scritta dell’offerta, se non è chiara la spiegazione ricevuta per telefono.
Occhio poi al prezzo, che deve essere dettagliato in maniera da indicare se lo stesso cambierà nel corso del tempo, o se si tratta di un prezzo fisso o indicizzato. Chiaramente si tratta di fattori che incidono direttamente sulla scelta finale del privato.
Il cliente che decide di concludere un contratto per telefono, farà bene altresì a verificare che le condizioni economiche di fornitura, le quali saranno inviate a conferma della conclusione del contratto, siano le stesse precedentemente dettagliate dall’operatore al telefono. Ciò chiaramente al fine di sventare possibili tentativi di truffa.
Ogni cliente deve ricordare che, laddove abbia cambiato idea su un contratto per telefono, può contare su 14 giorni di tempo per annullarlo. Infatti, se il contratto non è stato stipulato nei locali commerciali del fornitore – come in questi casi – è possibile esercitare il cosiddetto “diritto di ripensamento”, ovvero la possibilità di svincolarsi dall’obbligo contrattuale senza dover dare alcuna motivazione e senza alcun onere. Per fare ciò sarà sufficiente inviare una raccomandata A/R o una PEC al fornitore.
Infine, oltre alla possibilità di segnalazione all’Antitrust, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente e l’Antitrust ricordano che, onde avere informazioni ed assistenza sulla regolazione nei settori dell’energia elettrica e del gas, sulle tutele a disposizione del cliente e su come fare valere i propri diritti, sono di riferimento lo Sportello per il consumatore energia e ambiente di Arera (www.sportelloperilconsumatore.it) e il sito dell’Authority www.arera.it.
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