Per ottenere lâesenzione IMU occorre soddisfare un doppio requisito formale e sostanziale valido per tutti i componenti del nucleo familiare.
LâIMU si deve corrispondere per lâabitazione principale â o prima casa â solamente se lâunitĂ abitativa non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La tassa di possesso di un immobile non deve essere corrisposta per la prima casa a meno che non si tratti di un immobile di lusso. La Legge, però, aggiunge un doppio requisito per godere dellâesenzione IMU. à necessario, infatti, che il proprietario e i componenti del nucleo familiare dimorino abitualmente nellâimmobile e vi risiedano anagraficamente. Lâelemento formale â la residenza anagrafica â si unisce allâelemento sostanziale â la dimora abituale â non solo per il possessore ma per tutti i familiari appartenenti al nucleo familiare. Se entrambi i requisiti non dovessero essere soddisfatti, lâabitazione verrebbe considerata a disposizione e sarebbe soggetta allâIMU con applicazione dellâaliquota ordinaria. Da specificare, poi, che in caso di comproprietĂ di un immobile, lâesenzione verrebbe applicata solamente sulla parte posseduta soddisfacendo le condizioni citate. La normativa stabilisce, infatti, che in presenza di piĂš proprietari ognuno è titolare di unâautonoma obbligazione tributaria. Se per il secondo proprietario lâabitazione non è quella di residenza dovrĂ scontare lâIMU ordinaria.
I coniugi possono risiedere in immobili diversi e avere residenze distinte nello stesso Comune oppure in Comuni diversi. A partire dal 2022 questa possibilitĂ prevede che le agevolazioni siano applicate unicamente su uno solo degli immobili scelto dalla coppia. La decisione dovrĂ essere comunicata al Comune di residenza della casa scelta come abitazione principale tramite dichiarazione IMU. Il comma 741 stabilisce, dunque, che in caso di proprietĂ del 100% dellâuno o dellâaltro immobile, i coniugi dovranno decidere su quale casa applicare lâagevolazione. La situazione si complica in caso di comproprietĂ .
Il comma 741 deve essere letto insieme al comma 743 che fa riferimento alla comproprietĂ . Le conclusioni a cui si giunge sono, però, in una chiave ipotetica fino a quando non verranno dati chiarimenti dallâAmministrazione finanziaria (si spera prima del saldo dellâimposta). Se vige una comproprietĂ , le agevolazioni verranno applicate unicamente sulla parte appartenente al coniuge che soddisfa le due condizioni di residenza anagrafica e dimora abituale.
Poniamo il caso di una coppia che possiede due immobili, uno a Milano e lâaltro a Roma. La casa di Milano è di proprietĂ al 100% del marito, quella di Roma appartiene per il 50% alla moglie ed è qui che ha la residenza anagrafica. I coniugi sarebbero tentati di scegliere di applicare lâesenzione IMU sullâabitazione di Milano in quanto vi è coincidenza tra residenza e dimora. Scegliendo la casa di Roma, infatti, lâagevolazione verrebbe applicata unicamente sulla parte di proprietĂ della moglie e il marito dovrebbe scontare lâIMU per la propria quota data la mancanza del requisito di residenza anagrafica.
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