Il congedo straordinario con Legge 104 per assistere un familiare disabile grave può essere una seria minaccia per l’attività lavorativa. Perché?
Il congedo straordinario biennale permette ai lavoratori dipendenti (pubblici o privati) di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con handicap grave.
La normativa in materia di lavoro e previdenza stabilisce una serie di agevolazioni per i disabili ed i loro familiari caregivers. Ad esempio, la possibilità di accedere alla pensione anticipata e di godere dei permessi retribuiti mensili e del congedo straordinario. Quest’ultimo consiste in un’assenza retribuita dal lavoro, per finalità di assistenza del disabile.
Il congedo è previsto dall’art. 42 del Testo unico in materia di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001). Analizziamo attentamente tutta la disciplina relativa alla possibilità di preservare il posto di lavoro.
I familiari, lavoratori dipendenti, di individui affetti da disabilità grave ai sensi della Legge 104 del 1992 (articolo 3, comma 3) hanno diritto al congedo straordinario, un periodo di aspettativa retribuita della durata di due anni.
Il diritto a presentare richiesta all’INPS spetta sulla base di un preciso ordine di priorità. È, infatti, accordato al coniuge convivente o all’unito civilmente e, solo nel caso di mancanza, decesso o di patologie invalidanti di quest’ultimo, ad altri soggetti. Nello specifico, possono averne diritto: i genitori (anche adottivi o affidatari), uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi, un parente o affine entro il terzo grado convivente del disabile grave.
La legge, inoltre, consente la fruizione del congedo anche in maniera frazionata, in giorni, ma non in ore.
Consulta: “Guida al congedo straordinario Legge 104: come ottenere il beneficio“.
Il congedo straordinario, previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, per prestare assistenza ad un familiare con disabilità grave, è coperto dai contributi figurativi utili alla maturazione dei requisiti pensionistici. Quello che, però, è opportuno segnalare è che tale meccanismo può comportare un serio pericolo per la progressione della carriera lavorativa.
Tale trattamento, infatti, non consente di usufruire della maturazione dei ratei della tredicesima, del diritto alle ferie e neanche al Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Dal punto di vista dell’incidenza sul percorso lavorativo, la Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014, sottolinea come il periodo di fruizione del congedo straordinario, comporta l’interruzione dell’anzianità ai fini della progressione di carriera lavorativa.
Per tutto il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto al riconoscimento dei contributi figurativi necessari per la maturazione del diritto e alla misura dell’assegno pensionistico. Tale anzianità, tuttavia, non ha alcun valore in relazione alla progressione della carriera; a stabilirlo è la Circolare INPS n.6 del 2014.
Questo “dettaglio”, però, speso sfugge alla maggior parte dei lavoratori che richiedono il congedo straordinario. Un ulteriore aspetto non meno importante riguarda gli effetti della misura sulla busta paga, in particolar modo di coloro che hanno retribuzioni elevate.
Sia l’indennità sia la contribuzione figurativa, infatti, devono sottostare ad un limite annuo, stabilito di volta in volta in base alla variazione dell’indice ISTAT. La comunicazione dei nuovi limiti, poi, è prerogativa dell’INPS, che provvede, annualmente, attraverso circolare.
Inoltre, nell’ipotesi in cui vengano meno i presupposti per la fruizione del congedo straordinario, il beneficiario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all’INPS. L’Ente, infatti, dovrà procedere alla revoca della misura. In ogni caso, si può sempre essere sottoposti alla verifica d’ufficio dei requisiti ed, eventualmente, all’accertamento disciplinare e penale.
Leggi anche: “Congedo straordinario di 2 anni: se muore il titolare della legge 104 cosa succede? La risposta che non ti aspetti“.
I tre giorni di permesso dal lavoro con la Legge 104 ed il congedo straordinario possono essere cumulati. Tale possibilità, tuttavia, riguarda solo il caso in cui ad usufruirne sia un unico soggetto legittimato, il cd. “referente unico”. Per tale motivo, la richiesta di congedo straordinario è negata se un altro lavoratore già utilizza i tre giorni di permesso mensili.
La normativa prevede un’eccezione per i minori in situazione di disabilità grave. Anche in tal caso, però, l’impiego dei benefici deve essere alternativo. Dunque, i genitori non possono usufruire dei permessi entrambi nello stesso momento.
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