Il diritto alla copia degli estratti conto può essere esercitato soltanto entro determinati limiti temporali.
Lo ha precisato l’Arbitro Bancario Finanziario con una recente decisione, che respinge la tesi del cliente ricorrente contro la banca.
Serve sempre fare luce sui diritti del correntista in considerazione del rapporto in essere con la banca. Ebbene, di seguito intendiamo focalizzarci su un caso pratico che merita sicuramente considerazione. Un correntista chiede assistenza al suo istituto di credito e, in particolare, domanda la copia degli estratti conto a partire dall’apertura dello stesso conto corrente. L’anno di apertura è il 1996.
Il punto è che la sua banca dà copia degli estratti conto dell’ultimo decennio, vale a dire a partire dal 2011 – e ciò in considerazione di quanto previsto dal cd. Testo unico bancario, che menziona un termine decennale. Da qui l’iniziativa del cliente, che si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e chiede la condanna alla consegna di tutti i documenti richiesti. Parleremo di seguito più nel dettaglio di questi argomenti.
Infatti, sul diritto alla copia degli estratti conto limitato agli ultimi 10 anni, si è creato un coacervo di interpretazioni diverse. Si è discusso sul fatto che la documentazione di riferimento includa altresì gli estratti conto, e se per questi ultimi valga il limite temporale decennale. Ben si comprende dunque la situazione di contrasto tra il cliente di cui sopra e la sua banca.
Cerchiamo allora di fare chiarezza su questi temi, indicando in che misura il correntista può esercitare il diritto alla copia degli estratti conto e riportando dunque le conclusioni dell’ABF in merito alla vicenda.
L’estratto conto consiste in un documento ufficiale che sintetizza i movimenti del conto del cliente in un dato periodo di tempo, di solito un mese. Dà un elenco di tutte le transazioni in entrata e in uscita, in modo da poter controllare la propria situazione finanziaria in un certo periodo.
Come appena accennato, in tema di esercizio del diritto alla copia degli estratti conto e limiti, non c’è stata finora linearità di orientamenti. Anzi, in proposito si è creato un contrasto tra i vari collegi territoriali a cui ha posto fine il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 6887 dello scorso maggio.
In particolare, risultano risolutive le seguenti parole della decisione: “il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni“. Quanto indicato non è una novità dell’Arbitro Bancario Finanziario: già una decisione dello scorso anno era caratterizzata dalle stesse conclusioni. Perciò in verità nulla di nuovo su questo fronte.
Come sopra accennato, la decisione è arrivata a seguito dell’iniziativa di un correntista che chiedeva alla banca, a mezzo PEC, la copia completa del contratto di mutuo, del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto dal momento della sua sottoscrizione (1996).
La questione che ha condotto ai chiarimenti dell’Arbitro Bancario Finanziario ha visto la banca fornire gli estratti conto degli ultimi 10 anni, a partire dal 2011, e non dall’apertura del conto (1996). Da qui dunque l’iniziativa del cliente nei confronti dell’ABF, chiedendo la condanna alla consegna di tutti i documenti richiesti, da parte della banca.
Da parte sua, la banca si è difesa affermando di aver trasmesso copia della documentazione e, per quel che riguarda gli estratti conto, limitatamente all’ultimo decennio come previsto dal Testo unico bancario.
Alla luce di un quadro normativo che in materia non è in grado di fugare i dubbi, la questione insorta ha prodotto – come sopra accennato – un contrasto tra i vari collegi territoriali dell’ABF. In conseguenza di ciò ecco l’intervento diretto del Collegio di coordinamento. Il punto chiave è stato infatti capire se la documentazione alla quale si riferisce l’art. 119 c. 4 del Testo unico bancario includa (o meno) gli estratti conto – e se per questi ultimi valga il limite temporale di 10 anni. La decisione del Collegio ha sciolto ogni dubbio in proposito.
Ricordiamo che il Collegio di coordinamento decide i ricorsi su questioni di primaria importanza o su questioni che hanno prodotto differenti orientamenti tra i collegi territoriali. L’ABF, in particolare, si articola in 7 collegi territoriali (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino).
Alla luce di quanto riportato finora, non vi sono particolari dubbi sulla linea interpretativa da seguire in riferimento al diritto alla copia degli estratti conto. Il Collegio di coordinamento ABF ha respinto il ricorso del correntista, anzi ribadendo un orientamento già emerso lo scorso anno. Pertanto, in base alla legge, il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti conto è limitato al periodo degli ultimi dieci anni.
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