Con l’ordinanza n. 21822 di pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha ribadito il suo precedente indirizzo in tema di diritto del cointestatario di buoni postali fruttiferi, con clausola “pari facoltà di rimborso”, di conseguire il rimborso integrale in caso di decesso di uno dei cointestatari.
La Corte di Cassazione spesso emette decisioni di rilievo sociale o collettivo, che aiutano a capire come districarsi nelle vicende di tutti i giorni.
Ebbene, con l’ordinanza n. 21822 dello scorso 11 luglio, questo giudice ha chiarito e risolto la questione legata al diritto, o meno, da parte del cointestatario di buoni postali fruttiferi – che includono la clausola “pari facoltà di rimborso” – di conseguire da Poste Italiane, in circostanze di morte di uno dei cointestatari, il rimborso di tutta la somma portata dai citati buoni.
Nel corso di questo articolo intendiamo vedere proprio questo: che cosa succede al decesso di uno dei cointestatari dei buoni postali fruttiferi cointestati con “pari facoltà’ di rimborso”? Scopriamolo non prima però di aver ricordato a cosa facciamo riferimento quando parliamo di un buono postale fruttifero cointestato.
I buoni fruttiferi postali consistono in una delle più praticate forme di investimento tra coloro che compongono la vasta schiera dei piccoli risparmiatori. Sono particolarmente interessanti per il motivo che sono emessi da Cassa depositi e prestiti, e ciò significa avere una garanzia statale a copertura – ma anche la tranquillità di non vederli sottoposti alle turbolenze del mercato.
Peculiarità di detti buoni postali sono le seguenti:
Pertanto i buoni postali fruttiferi cointestati sono titoli intestati allo stesso tempo a più persone. L’interessato ad acquistare buoni fruttiferi postali può rivolgersi ad uno sportello di Poste Italiane oppure può acquistarli online, anche come nuovo cliente.
Oggi i buoni sono emessi con la clausola CPFR o PFR, ovvero “con pari facoltà di rimborso”. Chiariamo che detta clausola indica che ognuno degli intestatari può domandare in via autonoma tutto il rimborso del buono, presentando il titolo cartaceo alle Poste. Non servono particolari altre formalità.
Il caso che qui interessa per quanto deciso poi dalla Cassazione ci indica seguenti elementi:
Il procedimento giudiziario è poi proseguito fino alla Cassazione, siccome Poste Italiane ha fondato il relativo ricorso su alcune norme di legge valevoli nel caso in esame, almeno secondo la tesi della società. In particolare avrebbero trovato applicazione le norme previste in materia di libretti postali di risparmio, a tutela della posizione di Poste Italiane.
Ebbene, la tesi prospettata dalle Poste è stata ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione. Infatti, nel dare ragione al cointestatario ha semplicemente sottolineato l’applicazione del principio di diritto, già fatto proprio dagli stessi giudici di legittimità in un ordinanza di alcuni anni fa.
In tema di buoni postali fruttiferi cointestati che recano la clausola “pari facoltà di rimborso”, in ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, ogni cointestatario superstite:
Inoltre i buoni postali fruttiferi circolano “a vista” e detta differente natura blocca l’applicazione analogica di questa normativa. Questo è in estrema sintesi il principio affermato e ribadito dalla Corte di Cassazione.
Concludendo, la Cassazione non ha fatto altro che confermare il suo precedente indirizzo. Infatti, nell’ultimo provvedimento di qualche giorno fa è stato ribadito che quanto riguarda i libretti di risparmio non può essere fatto valere sui buoni postali fruttiferi (art. 203 del D.P.R. n. 256 del 1989). La Corte ha peraltro colto l’occasione per ricordare che detti buoni non sono sequestrabili né pignorabili, a parte il caso dell’ordine del giudice penale. Inoltre non sono cedibili, tranne il caso del trasferimento per successione, e non possono essere dati in pegno.
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