In concreto il congedo biennale lavoratori malati oncologici potrà essere usato per conservare il posto di lavoro alla fine del cd. periodo di comporto, vale a dire l’assenza giustificata dal servizio. Le caratteristiche della nuova agevolazione.
La tutela a favore dei malati oncologici è tra le esigenze più sentite da parte del mondo delle istituzioni, e ciò vale con particolare riferimento ai lavoratori e al quadro di diritti loro riconosciuti.
Oggi i malati oncologici possono accedere ad una serie di tutele ed agevolazioni garantite dall’INPS con la finalità di ridurre l’onere degli adempimenti amministrativi e gli oneri economici, nei periodi in cui le condizioni psico-fisiche non sono buone.
Ebbene in questo scenario ecco l’ok della Commissione Lavoro della Camera, la quale ha dato il via libera alla proposta di legge che riconosce il diritto ad un congedo di 24 mesi per i lavoratori, pubblici e privati, che patiscono patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti o croniche oltre il periodo di comporto.
Ricordiamo che il periodo di comporto di fatto è il lasso di tempo massimo di assenze giustificate per malattia, che un lavoratore subordinato può fare senza correre pericoli sul piano della conservazione del posto di lavoro. In linea generale detto periodo coincide con la durata massima di assenza per malattia consentita: dopo il lavoratore subordinato può rischiare il licenziamento.
L’istituto del periodo di comporto si fonda sul bilanciamento tra l’interesse del datore di lavoro alla produttività dell’azienda e a che la prestazione continui ad essere svolta e l’interesse del lavoratore a conservare il posto di lavoro laddove sia impossibilitato, per cause oggettive, a compiere l’attività lavorativa.
Ma la proposta di legge accennata intende costituire uno ‘scudo’ ad hoc a favore dei malati oncologici, che godrebbero così di una speciale agevolazione:
Si tratta dei punti chiave della proposta di legge alla quale la Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha dato mandato al relatore a riferire favorevolmente in Parlamento. Si tratta di una conquista di civiltà, in considerazione della situazione di particolare disagio che vivono i lavoratori con problemi di salute di tale entità. Chiara dunque la finalità di coloro che hanno redatto la proposta in oggetto: rafforzare le tutele ai soggetti con gravi patologie invalidanti.
Per accedere al congedo l’interessato dovrà però ottenere il rilascio della certificazione della malattia, da parte del medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata.
Come è piuttosto agevole notare, il diritto alla conservazione del posto di lavoro è il fulcro della novità in esame. Il congedo biennale potrà essere continuativo o frazionato in base alle esigenze del malato, ma non potrà superare i due anni. Ciò tenuto comunque conto delle regole eventualmente più favorevoli contenute nel CCNL di categoria o nella disciplina valevole per il proprio rapporto di lavoro.
Lo ribadiamo: l’agevolazione si rivolge ai lavoratori dipendenti sia nel settore pubblico che privato, che soffrono di malattie oncologiche, invalidanti o croniche.
E’ importante rimarcare che nell’ambito del congedo il lavoratore malato oncologico ha diritto a conservare il posto, ma non gli spetterà retribuzione e non potrà compiere alcun altro lavoro autonomo o dipendente. Inoltre, l’assenza non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Come ulteriore agevolazione è però previsto che, alla fine del congedo, il dipendente possa contare, se possibile, nell’accesso allo smart working con priorità rispetto agli altri lavoratori.
Come accennato sopra, grazie alle nuove norme sale fino ad un massimo di 10 ore annue il diritto ai permessi retribuiti per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, le quali si sommano rispetto a quanto previsto dalla normativa già in vigore e dai CCNL di categoria. I permessi peraltro vanno riconosciuti ai genitori se il malato oncologico grave è il figlio minore che deve essere accompagnato.
In caso di effettivo varo di queste regole di cui alla proposta di legge, spetterà poi ad un decreto del Ministero del Lavoro fissare le pratiche modalità di fruizione del congedo e dei permessi aggiuntivi.
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