La domanda per il reddito e la pensione di cittadinanza sono state aggiornate. Lo comunica l’INPS con un recente messaggio.
Ultimamente si sente parlare spesso di reddito di cittadinanza e si è creata molta confusione intorno a questa misura economica.
Il reddito di cittadinanza (RdC) è una misura economica che integra il reddito del nucleo familiare ma deve essere associato a un percorso di inserimento lavorativo e sociale. Infatti, i beneficiari devono sottoscrivere un patto per il lavoro e la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Questa misura assume il nome di pensione di cittadinanza (PdC) quando a beneficiarne sono i nuclei familiari composti da over 67 anni. Entrambe le misure sono gestite dall’INPS.
Con il messaggio numero 2820 del 14 luglio 2022 l’INPS comunica l’aggiornamento della domanda per il reddito e la pensione di cittadinanza a partire dal 15 luglio 2022.
L’aggiornamento è necessario perché nella domanda sono inserite le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 30 dicembre 2021) al decreto-legge numero 4 del 28 gennaio 2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni). Quest’ultimo convertito, con ulteriori modifiche dalla legge numero 26 del 28 marzo 2019.
INPS segnala anche che la domanda, come di consueto, sarà disponibile sui seguenti siti:
Al proposito del reddito di cittadinanza, l’Istituto pone l’attenzione sulle modifiche all’articolo 4, comma 4 del decreto-legge numero 4/2019. Tale articolo prevede che la domanda per il reddito di cittadinanza sia resa dall’interessato per sé stesso e a nome di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.
I beneficiari per fruire del RdC sono obbligati alla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Questa sarà poi inviata dall’INPS all’ANPAL, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, per l’inserimento nel sistema di ricerca lavoro attivo.
Perciò, il richiedente del beneficio al momento della compilazione della domanda telematica dovrà apporre un flag nelle dichiarazioni contenute nei quadri F e G. Inoltre, dovrà inviare entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio le integrazioni necessarie a completare la DID.
Attenzione però perché se le domande non contengono la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro saranno respinte e non tenute in considerazione dall’INPS.
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