L’Amministrazione finanziaria ha offerto nuovi ed ulteriori chiarimenti in merito al funzionamento del Superbonus, grazie alla risposta a interpello n. 376 del 13 luglio scorso.
In essa di fatto è spiegato che l’agevolazione vale anche in uno specifico caso pratico.
Nuove importanti precisazioni giungono sul complesso tema del Superbonus, ovvero una agevolazione che era partita con i migliori auspici, ma che ora sta mostrando alcuni punti deboli e ‘crepe’ in un meccanismo certamente di non facile interpretazione e comprensione nelle sue varie norme.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus si applica anche all’unità abitativa funzionalmente indipendente, all’interno dell’edificio plurifamiliare. Più nel dettaglio, l’unità abitativa collocata in un edificio plurifamiliare e con accesso autonomo si può avvalere del meccanismo del Superbonus in via autonoma.
Pertanto il beneficio si applica indipendentemente dal fatto che la stessa unità sia parte di un condominio, oppure di un edificio formato da più unità immobiliari (fino a 4) di un solo proprietario o in regime di comproprietà tra più soggetti e abbia parti comuni con altre unità abitative. Vediamo più da vicino questa interessante risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate.
Ben si comprendono le varie istanze di interpello aventi ad oggetto il meccanismo del Superbonus, che spicca per complessità e articolazione delle regole. Come chiarito nel sito web delle Entrate, l’interpello consiste in un’istanza che il contribuente fa all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per conseguire chiarimenti in rapporto a un fatto concreto, personale e relativo all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge.
Interessante è in particolare notare che la risposta dell’Amministrazione finanziaria indica che le unità funzionalmente indipendenti sono agevolate, anche se il contesto immobiliare è tagliato fuori dall’applicazione del Superbonus.
E’ proprio così: la risposta ad interpello n. 376 non lascia dubbia a riguardo. L’unità immobiliare funzionalmente indipendente può sfruttare il Superbonus, anche nel caso essa sia collocata in un complesso che non può godere dell’agevolazione. Di ciò parleremo più avanti.
Il caso da cui la risposta ad interpello atteneva in particolare ad una unità abitativa (autonoma per accesso e impianti) condotta da una persona fisica e non giuridica, di proprietà di una società della quale è socio il coniuge. Detta unità immobiliare è collocata al piano superiore di un edificio in cui, al piano terreno, sono dei locali di proprietà della stessa società, utilizzati per lo svolgimento di un’attività commerciale.
Il Superbonus previsto dalla legge può essere sfruttato:
Queste ultime sono unità che, pur se incluse in più ampi edifici plurifamiliari, hanno una loro autonomia dal complesso stesso. Questo sulla scorta dei seguenti elementi:
Si tratta di casi pratici che hanno a che fare con la situazione dell’unità all’interno del complesso condominiale abitativo, ma non per forza detti immobili debbono essere inseriti in un condominio o in un edificio formato da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
Ebbene nella risposta ad interpello vi è uno specifico tema che attiene al diritto di godere del Superbonus, laddove il contesto in cui si trova l’unità abitativa agevolabile non può avvalersene.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il diritto sussiste ed, anzi, secondo quanto emerso nella risposta ad interpello n. 376:
Infine, ricordiamo che nonostante la norma – da cui il chiarimento delle Entrate – faccia riferimento ad un inserimento dell’unità in edifici “plurifamiliari”, nella risposta ad interpello l’agevolazione è ammessa e concessa anche ad una unità abitativa che si trova in un complesso con fabbricati a destinazione commerciale. Ciò chiaramente contribuisce a ritenere l’Amministrazione finanziaria propensa ad un’applicazione ‘estesa’ del meccanismo del Superbonus per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, anche se il contesto immobiliare è escluso.
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