Ecco gli importi dei contributi volontari per lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
È la circolare INPS numero 81 del 14 luglio che rende noto le modalità di calcolo dei contributi volontari delle categorie lavoratori agricoli per l’anno 2022.
Queste sono divise per tipologia e settore di appartenenza. Questi contributi sono utili per il perfezionamento del diritto alla pensione. Sia per quelle dirette (vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità) sia per quelle indirette (reversibilità o superstiti).
L’INPS ha comunicato gli importi per il 2022 dei contributi volontari dovuti per le varie categorie di lavoratori agricoli. Le informazioni sono contenute nella circolare numero 81 del 14 luglio 2022. Le modalità per stabilire l’importo si differenziano in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza per coloro che intendono proseguire volontariamente.
Per i lavoratori agricoli dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, l’aliquota è quella stabilita dal Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) a decorrere dal 1° gennaio 2002. Quindi pari al 29,70% di cui:
Stesse aliquote anche per i lavoratori dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria a partire dal 31 dicembre 1995.
Invece, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali pagano i contributi all’INPS considerando le quattro classi di reddito settimanale. Quindi, per il 2022 i contributi volontari sono dovuti nella seguente misura:
Inoltre, l’INPS chiarisce che per l’anno 2022 l’importo minimo del contributo varia a seconda che l’autorizzazione al pagamento dei contributi volontari sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995. Pertanto, se è avvenuta prima il contributo è di 58,57 euro settimanali. Per gli altri invece è di 69,35 euro settimanali.
La circolare specifica anche le modalità di calcolo e le aliquote per i contributi volontari per i lavoratori agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971. Nello specifico, si tratta dei contributi dovuti dagli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Riguardo ai primi l’importo dovuto per il contributo integrativo volontario potrà essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue. Sarà quindi applicata l’aliquota vigente del settore, ossia pari al 29,70% (0,11% quota base più 29,59% quota pensione).
Stessa aliquota anche piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Infine, la circolare stabilisce anche le aliquote per i coloni e i mezzadri reinseriti nell’ AGO. Questi dovranno versare una contribuzione volontaria in maniera differente in base al periodo in cui sono iniziati i versamenti volontari. Quindi se prima o dopo il 12 luglio 1997.
Se autorizzati prima l’importo è valutato sulla retribuzione media settimanale a seconda della classe di contribuzione assegnata.
Coloro che invece hanno iniziato a versare i contributi dopo il 12 luglio 1997, l’importo è costituito dalla somma dei seguenti versamenti: 19,63 euro (somma dovuta obbligatoriamente) e media delle retribuzioni dell’anno precedente la data di domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. A questa poi si applica l’aliquota del 9,34%.
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