Grazie alla clausola Pfr, si registrano meno ricorsi presso l’Arbitro Bancario Finanziario, per i buoni fruttiferi postali.
Rispetto al 2020, è stato dichiarato il 28% dei ricorsi in meno davanti l’Arbitro Bancario Finanziario, presso la Banca d’Italia.
Nel 2021 sono stati 22.382 i ricorsi relativi ai buoni fruttiferi postali e alla cessione del quinto sullo stipendio, presentati all’Abf. Dunque, un numero inferiore rispetto all’anno precedente. Nello specifico, le liti che hanno ad oggetto la cessione del quinto sono diminuite del 55%, mentre quelle relative ai buoni fruttiferi postali del 31%. Aumentano, invece, le controversie che vertono sui servizi e gli strumenti di pagamento.
Proprio in relazione ai buoni postali, il 1° luglio, l’Arbitro Bancario Finanziario ha pubblicato delle sentenze che riguardano i vantaggi della cd. clausola Pfr, la clausola Pari facoltà di rimborso.
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Una delle ultime sentenze concernente i buoni fruttiferi postali è la numero 8362 del 27 maggio 2022 e riguarda il Collegio di Bologna. Analizziamo brevemente i fatti.
Il cointestatario, insieme ad un’altra persona deceduta, possedeva un titolo della serie Q, emesso il 20 ottobre 1995, del valore di 1 milione. Al buono era apposta la clausola Pfr, cioè la clausola Pari facoltà di rimborso. L’intermediario, però, rifiuta il rimborso del buono, sottolineando che, relativamente a quelli emessi fino al 27 dicembre 2000, la clausola Pfr diventa inefficace dopo la morte di uno dei cointestatari.
Il rimborso del buono fruttifero postale che va, dunque, in successione, può avvenire esclusivamente tramite quietanza congiunta di tutti gli eredi. L’intermediario, inoltre, decide di non costituirsi né di inoltrare controdeduzioni.
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Il Collegio di Bologna rende noto che tale questione era già stata esaminata dal Collegio di Coordinamento, con la Decisione numero 8362 del 27 maggio 2022 Pag 4/4 decisione numero 22747 del 10 gennaio 2019. Essa, infatti, stabiliva che “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con Pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”.
Questa pronuncia aveva ad oggetto i buoni fruttiferi postali stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000; vi era il dubbio che ad essi si applicasse la normativa in materia di libretti di risparmio, e, dunque, che fosse necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto.
Il Collegio, tuttavia, ha respinto tale tesi, ritenendo opportuna l’applicabilità dell’operatività disgiunta. In altre parole, il Collegio ha deciso che nel caso di buoni fruttiferi postali cointestati con clausola Pari facoltà di rimborso, ogni cointestatario ha il diritto di incassarli.
Tale regola vale anche nell’ipotesi di decesso di uno o più cointestatari.
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