Non rispondere alla visita fiscale ha serie conseguenze che possono essere evitate avvallando la giusta scusante.
Cosa accade se il lavoratore in malattia non risponde al citofono? La risposta dipende dal motivo della mancata risposta.
Il lavoratore in malattia è soggetto alla visita fiscale. Prima l’INPS e poi il datore di lavoro possono inviare un incaricato per verificare che il dipendente sia in casa negli orari d’obbligo domiciliare. In caso di assenza non giustificata, partirebbero le sanzioni amministrative o i provvedimenti disciplinari. Di conseguenza è bene non sottovalutare la possibilità che la visita fiscale venga realmente effettuata. Il medico dell’INPS può recarsi a casa del lavoratore dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se impiegato nel settore pubblico e dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se impiegato nel settore privato. Cosa accade se non si risponde al citofono perché sotto la doccia, se non si è sentito suonare o nel caso in cui risultasse rotto?
In linea generale, se il dipendente si trova a casa ma non sente suonare il citofono o sta sotto la doccia non è sanzionabile. Nessuna sanzione o provvedimento disciplinare potrà scattare da parte del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che si è espressa a favore del lavoratore in diverse sentenze.
I supremi giudici pensano, infatti, che non ci sia responsabilità da parte del dipendente assente per malattia nel non sentire il campanello o il citofono. Può accadere non solo per una visita fiscale ma anche per la consegna di un pacchetto o di una raccomandata. Naturalmente il lavoratore dovrà dimostrare di trovarsi in casa nel momento della scampanellata. Inoltre, dovrà apportare una valida giustificazione per non aver sentito il suono del citofono. L‘acqua della doccia e il sonno profondo sono motivazioni valide per la Cassazione.
L’assenza in caso di visita fiscale è giustificata per lo svolgimento di esigenze indifferibili del vivere quotidiano come lavarsi e dormire. La parola del lavoratore davanti ai giudici ha valore assoluto a meno che non ci siano prove inconfutabili che il dipendente si trovasse fuori dal domicilio in orario di reperibilità.
Non sono considerate scuse valide, invece, il citofono rotto oppure l’udito scarso del lavoratore in malattia (a meno che non sia certificato). La normativa, infatti, afferma che il dipendente ha l’obbligo di avvisare tempestivamente l’azienda qualora sussistano condizioni che non consentono di rispondere ad una visita fiscale come il campanello non funzionante.
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