Noleggio a lungo termine e acquisto dell’auto sono disciplinati allo stesso modo per chi gode delle agevolazioni della Legge 104/1992?
Un Lettore ci scrive: “Buongiorno, mi chiamo P.F. e ho la Legge 104 con invalidità del 55%. Io posso usufruire delle detrazioni, delle agevolazioni e delle scontistiche riguardanti il bollo auto e la tassazione dell’autovettura? Se fosse un’auto a noleggio a lungo termine? Cordiali saluti. P.F.”
Negli ultimi anni vi è stato il un vero e proprio boom del noleggio a lungo termine. In sostanza si preferisce noleggiare un’auto, pagando una rata mensile anziché acquistarla e diventarne proprietari esclusivi. Vediamo se anche per il noleggio a lungo termine valgono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992.
Possono fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/1992 per l’acquisto di auto i seguenti soggetti:Â
L’agevolazione consiste in una detrazione pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto con un tetto massimo di spesa pari a 18.075,99 euro. Inoltre l’Iva non si calcola al 22% ma al 4% e vi è una esenzione per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), nonché ulteriori agevolazioni per le spese di revisione e manutenzione.
Inoltre non è necessario intestare sempre l’auto al portatore di handicap. Infatti un parente della persona disabile può comprare l’autoveicolo, diventandone esclusivo proprietario, usufruendo delle stesse agevolazioni fiscali.
L’unica condizione posta dal legislatore è che la persona che presenti il grave handicap, documentalmente accertato, deve essere fiscalmente a carico del parente che ha acquistato l’auto.
Ad oggi il noleggio a lungo termine non è tra le formule contrattuali prese in considerazione nella concessione delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità . Dunque per godere delle agevolazioni previste è necessario che l’auto venga acquistata.
Un’agevolazione consistente nella riduzione dell’Iva al 4% è invece riscontrabile nei contratti di leasing.
Venendo al caso prospettato dal Lettore, usufruendo della Legge n. 104/1992 con un’invalidità accertata al 55% può godere delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto dell’auto, con la possibilità di detrarre il 19% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto fino a un tetto massimo di spesa pari a 18.075,99 euro, l’Iva al 4% e l’esenzione della tassa automobilistica.
Tuttavia tali agevolazioni fiscali riguardano l’acquisto dell’auto e non il noleggio. Infatti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali l’auto deve risultare direttamente intestata al beneficiario di tali agevolazioni (o al tutore del disabile che ha fiscalmente a carico quest’ultimo). Ciò nel noleggio non avviene in quanto nei libretti di circolazione delle auto a noleggio non compare il nome del cliente-driver, ma solo quello del Proprietario, ovvero la società di noleggio.
Invece nei libretti di circolazione delle auto a leasing compare il nome del cliente possessore come comproprietario unitamente alla società di leasing, dunque per quanto riguarda il leasing si può avere quantomeno la riduzione dell’Iva al 4%.
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