Siglato accordo il 7 luglio 2022 per questa categoria di dipendenti fino a 130 euro e con tantissime novità, ecco quali.
L’accordo sarà applicato a dipendenti delle farmacie comunali e la decorrenza dello stesso partirà dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2024.
Ha comunicarlo sono Assofarm e le associazioni di categoria Filcams-Ggil, Fosascat-Cisl e Uiltucs-Uil che nei giorni scorsi hanno firmato l’Accordo di rinnovo. Nel contratto inserite non solo le farmacie ma anche le parafarmacie, i magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori farmaceutici gestiti o partecipati da enti locali.
Finalmente dopo sette anni dalla scadenza e dopo una lunga trattativa è in vigore il contratto collettivo nazionale di lavoro per oltre 2mila dipendenti delle farmacie. L’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2024.
Dal punto di vista economico è previsto un aumento di stipendio di 113 euro per il 1° livello medio. Gli altri livelli saranno riparametrati sulla base di questo. L’aumento nello stipendio verrà concesso in tre volte: 80 euro a luglio 2022; 18 euro a luglio 2023; 15 euro a luglio 2024.
Ecco i nuovi importi applicabile dal mese di luglio:
Inoltre, i livelli Quadri 1Q, 1S e 1C avranno un ulteriore incremento per l’indennità rispettivamente di: 166 euro; 150 euro; 145 euro.
L’accordo prevede anche una indennità forfettaria che copre il periodo di carenza del contratto. Però, solo per il personale in forza entro il 17 luglio. Questa indennità, di uguale importo, sarà erogata in due volte. La prima a luglio e la seconda a gennaio 2023 ciascuna pari a:
È prevista una indennità anche nelle farmacie dove i farmacisti hanno l’obbligo di reperibilità, come nelle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri. Ai dipendenti che però solo saltuariamente sono reperibili spetta un’indennità di reperibilità sono nel momento in cui è effettivamente chiamato a svolgerla.
L’articolo 8 dell’Accordo riguarda il lavoro part-time. Le parti confermano il limite di 40 ore settimanali. Qualora il datore di lavoro dovesse variare l’orario aumentando le ore per ragioni organizzative o sostitutive, la richiesta non è più soggetta al preavviso di 7 giorni lavorativi.
Inoltre, non determina più il diritto per il lavoratore di percepire una indennità del 10% sulla retribuzione mensile. Ma neanche del limite di protrarsi oltre i 18 mesi. Infine, l’articolo 18 che prevedeva specifiche motivazioni di recesso del lavoratore dalle clausole di lavoro flessibile è stato abolito.
Qualora, ci fossero picchi di lavoro anche “stagionali”, il datore di lavoro può ricorrere a farmacisti instaurando contratti a termine.
Un’altra indennità è prevista con il congedo ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo numero 80 del 2015: dipendenti inseriti nei percorsi di protezione violenza di genere. Il contratto aumenta di tre mesi rispetto alla normativa e la possibilità per i dipendenti di chiedere l’esonero dal lavoro notturno per 6 mesi fino al termine del congedo.
Infine, con decorrenza dal 1° luglio è previsto un aumento pari allo 0,5% del contributo previdenziale a carico del datore di lavoro diventando dell’1,5%. Purché il farmacista aderisca al Fondo Previambiente (previdenza complementare).
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