Gli interventi ammessi al Superbonus 110% possono essere svolti anche da un ‘contraente generale’, conosciuto come general contractor.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate si tratta, nella grande maggioranza dei casi, di un’impresa oppure di professionisti.
Incaricati dai committenti, si occupano di gestire i rapporti con le ditte e con i tecnici che rilasciano le certificazioni, a volte anche con i Caf o i professionisti per il visto di conformità ai fini dello sconto in fattura o la cessione del credito.
Spesso il general contractor è un’impresa che si occupa già di riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizie. A volte addebita al committente- che può essere una persona fisica oppure un condominio- sia il costo del servizio svolto, che quello delle attività dei diversi fornitori necessari per la realizzazione delle opere.
Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, poiché ho usufruito del superbonus su una unifamiliare, l’impresa edile deve fare fattura al General contractor, con partita Iva. Volevo sapere se la fattura deve essere fatta con Iva al 10% oppure Iva al 22%. Grazie.”
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, il committente può fruire del Superbonus 110% per ciò che riguarda i costi addebitati da un’impresa o da un professionista-in qualità di general contractor- riguardati l’esecuzione degli interventi, oltre che per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità. Sempre che le spese siano documentate e rimaste a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione. Al contrario, non può essere detratta la remunerazione dell’attività di coordinamento del general contractor, in quanto rappresenta un costo non incluso tra quelli detraibili.
Generalmente l’IVA applicata ai servizi relativi agli interventi per il Superbonus è del 22%, la stessa per qualsiasi prestazione professionale. Nel caso del contraente generale è necessario distinguere se agisce con un mandato di rappresentanza oppure senza. Nell’ipotesi in cui agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, i fornitori e i professionisti effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general contractor. Che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, del D.P.R. n. 633/197, in cui si legge: “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”. Ossia hanno la stessa natura, quindi va applicata l’IVA al 22%.
Nel caso in cui il beneficiario della detrazione affidi l’incarico per la realizzazione degli interventi direttamente ai tecnici e alle imprese, delegando il general contractor al pagamento del compenso dovuto per suo conto, si verifica un mandato con rappresentanza. Le imprese coinvolte nell’intervento emetteranno fattura a nome del committente/beneficiario della detrazione e il general contractor, che ha saldato la fattura, riaddebiterà le somme al committente senza applicazione dell’IVA. Infatti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Cioè gli importi, anticipati per conto del mandante, che risultino da un’idonea fattura emessa da un terzo e intestata al mandante.
Nel caso specifico del quesito inviato dal lettore, la fattura al General contractor va quindi emessa dall’impresa con IVA al 22%.
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