Come tutelarsi in caso di inadempimento della ditta edile che svolge lavori di ristrutturazione con lo sconto in fattura nell’ambito del Superbonus?
Un Lettore ci prospetta il seguente caso: “Salve, ho pagato le prime 2 fatture per ristrutturazione con lo sconto in fattura al 50%, ma la ditta ha completato solo il 30p% dei lavori totali anche col Superbonus 110% abbandonando il cantiere. Cosa devo fare adesso da committente?
Insieme alla cessione del credito, lo sconto in fattura, applicato direttamente dall’impresa, permette di usufruire del Superbonus 110% in maniera più semplice. Ma cosa accade se la ditta non completa i lavori e abbandona il cantiere? Scopriamo come tutelarsi.
Con lo sconto in fattura, la ditta edile esegue i lavori di ristrutturazione ed emette una fattura con l’importo totale pari al 100% del valore degli interventi eseguiti e il committente, ovvero il beneficiario dell’incentivo, non dovrà pagare niente.
La ditta che esegue i lavori riceverà in cambio un credito d’imposta pari invece al 110%, da utilizzare in compensazione.
Dunque con lo sconto in fattura, vi è lo sconto direttamente nella fattura emessa dalla ditta incaricata, per un importo pari al bonus che spetta.
Invece con la cessione del credito si trasferisce la detrazione fiscale spettante ad un soggetto terzo (generalmente un istituto di credito).
Deve essere il fornitore a concedere lo sconto in fattura e a richiedere poi il rimborso all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita piattaforma online.
Ai fini del Superbonus è necessario completare l’intervento per il quale si richiede l’agevolazione e poi occorre attestare il risultato del salto di due classi energetiche.
Quindi se la prima ditta incaricata non è in grado di completare i lavori oppure per qualsiasi motivo abbandona definitivamente il cantiere sarà necessario sostituirla con un’altra ditta nell’ambito dello stesso contratto d’appalto.
La possibilità di cambiare ditta in corso d’opera di per sé non comporta alcuna conseguenza negativa; infatti viene sempre data la possibilità di far subentrare un’altra ditta nel cantiere.
Generalmente in questi casi è previsto un apposito modulo da presentare al Comune per la comunicazione di variazione dell’impresa esecutrice.
Venendo al caso prospettato dal Lettore che sostiene di aver pagato le prime due fatture, ma la ditta ha completato solo il 30% dei lavori totali abbandonando poi il cantiere, innanzitutto si consiglia di provvedere a sostituire quanto prima la ditta incaricata con un’altra ditta che porti a termine i lavori.
Ciò perché ai fini del Superbonus è necessario completare l’intervento per il quale si richiedere l’agevolazione e attestare il miglioramento di due classi energetiche.
E poi occorrerà necessariamente rivolgersi ad un avvocato per recuperare dalla prima ditta incaricata l’importo versato in anticipo per il quale non è stato portato a termine l’intervento.
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