Nell’ipotesi di dimissioni del lavoratore, cosa accade alle ferie non godute? Rimane in vigore il divieto di monetizzazione?
Con la Sentenza n.19330 del 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di mancato godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto ad un’indennità.
La decisione degli Ermellini si riferisce alla circostanza in cui il lavoratore non usufruisca delle ferie per causa a lui non imputabile. Solo in tal caso, infatti, spetta l’indennità per le ferie non godute.
La Cassazione, Sezione Lavoro, inoltre, tramite l’Ordinanza n. 19330 del 15 giugno 2022, ha sottolineato che, se alla fine del congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice presenta spontanee dimissioni, ha, in ogni caso, diritto a ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie.
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Nella situazione sottoposta al vaglio della Cassazione, il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda di una dipendente che aveva chiesto la condanna dell’ex datore di lavoro, al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
In particolare, l’interessata non aveva utilizzato le ferie spettanti perché si trovava in congedo obbligatorio per maternità; tale periodo, infatti, si era esteso fino alla risoluzione del contratto di lavoro, in seguito a dimissioni.
Il giudice di merito, tuttavia, aveva rigettato la richiesta della lavoratrice; in tal caso, infatti, riteneva applicabile il cd. divieto di monetizzazione delle ferie non godute, ai sensi del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito in L. n. 135 del 2012.
Contro questa decisione, alla fine, la soccombente ha deciso di proporre ricorso per Cassazione.
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Gli Ermellini hanno, invece, notato che il divieto di monetizzazione delle ferie non può essere applicato al caso in esame. In particolare, con riferimento al periodo lavorativo antecedente alle dimissioni, la lavoratrice non avrebbe potuto utilizzarlo per sfruttare le ferie a sua disposizione, perché si trovava in astensione obbligatoria per maternità.
Di conseguenza, l’impossibilità per la donna di godere delle ferie maturate in quel determinato lasso di tempo a causa del congedo, avrebbe reso irrilevante la volontà di presentare le dimissioni. In tal caso, quindi, la condotta della lavoratrice non può, assolutamente, impedire la monetizzazione delle ferie. Essa, infatti, interviene anche nel caso di interruzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni.
La Cassazione ha sottolineato come l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modifiche in L. n. 135 del 2012, vada interpretato alla luce dei principi sanciti dall’art. 7, comma 2, della Direttiva CE n. 88 del 2003, come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE. Quindi, va tutelato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nell’ipotesi in cui non è possibile fruire delle stesse perché l’interessata si trovava in una circostanza che prescrive l’astensione obbligatoria dal lavoro.
Per tali motivazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
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