Un lavoratore dipendente può usufruire di permessi o del congedo straordinario per assistere un familiare disabile ai sensi della legge 104/92.
Per richiedere i tre giorni mensili di permesso o del congedo di massimo due anni, è necessario che la persona da assistere sia in una situazione di disabilità grave. Ovviamente riconosciuta da un’apposita commissione medica integrata ASL/Inps.
Inoltre non deve essere ricoverata a tempo pieno, presso strutture ospedaliere o simili, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Se abito vicino non nella stessa casa con mia figlia e necessito di assistenza, può fruire mia figlia del congedo o dei tre giorni?”
I tre giorni di permesso al mese, retribuiti e frazionabili anche in ore, spettano sia al lavoratore disabile grave che ai suoi familiari. Ossia genitori, anche adottivi oppure affidatari, di un figlio con disabilità. Oppure coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto.
Il diritto può essere esteso parenti e affini solo quando gli altri familiari abbiano più di 65 anni, siano deceduti, mancanti o con patologie invalidanti.
La domanda va inoltrata online all’INPS tramite il servizio dedicato. In alternativa, è possibile rivolgersi al contact center dell’Istituto, oppure a patronati e intermediari.
Il congedo straordinario di due anni può essere richiesto nel caso in cui ci sia concomitanza tra residenza e convivenza, ossia coabitazione.
Per soddisfare il requisito della ‘convivenza’ basta anche avere lo stesso indirizzo e lo stesso numero civico, nonostante gli interni (cioè gli appartamenti) siano diversi. Oppure aver stabilito la ‘dimora temporanea’ nell’abitazione della persona con disabilità grave prima di fare domanda per il congedo. Chi risiede nel comune da almeno 4 mesi- ma non può stabilire la residenza- ha la possibilità di iscriversi allo schedario della popolazione temporanea. Trascorsi 12 mesi mesi però non si è più considerati temporanei: quindi è necessario inoltrare la domanda per l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
Il congedo straordinario retribuito viene concesso secondo un preciso ordine di priorità. Ossia:
Con riferimento al caso specifico, la figlia può quindi richiedere i tre giorni di permesso retribuiti per assistere la madre, ma non il congedo straordinario non essendo convivente. L’unica possibilità per poterlo ottenere è che tutti gli altri familiari siano mancanti, deceduti o con malattie invalidanti, e instauri la convivenza.
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