Il congedo straordinario per assistere persone con disabilità grave è stato esteso anche ai conviventi di fatto.
La novità è contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2022 n.105, pubblicata sulla G.U. n. 176/2022, con l’entrata in vigore del provvedimento il 13 agosto 2022.
Questo periodo di assenza dal lavoro retribuito viene concesso ai lavoratori dipendenti, secondo un preciso ordine di priorità. Ha una durata massima di due anni, nell’arco della vita lavorativa, ed è frazionabile anche in giorni. L’indennità è pari alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo.
Sono esclusi gli emolumenti variabili dello stipendio, entro un limite massimo di reddito che viene rivalutato annualmente. Durante il congedo non si maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma il periodo è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Un lettore ci ha inviato il seguente quesito: “Buonasera. Sono un dipendente pubblico dell’Asl di Imola. La mia compagna e io siamo una coppia di fatto. Purtroppo lei ha un’invalidità al 100% e l’Asl per cui lavora mi riconosce i 3 giorni al mese ma non il congedo straordinario. Siamo conviventi da oltre 10 anni e genitori di due bimbi piccoli.
Ho letto che il Governo ha dato l’ok nel recepire la Direttiva Europea proprio su questo argomento. Volevo chiedere se è giusto o meno che io non possa usufruire di quel congedo proprio ora che lei ne ha più bisogno. Sicuro di una Vostra risposta, colgo la presente per porgere i miei più cordiali saluti.”
I lavoratori dipendenti possono richiedere il congedo straordinario per un familiare in situazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS.
Le novità introdotte dal decreto, che recepisce la direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, sono essenzialmente tre.
Ora il congedo spetta, in primo luogo, al coniuge convivente e alla parte dell’unione civile convivente con il disabile. In caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, il diritto degrada a padre e madre, figli, fratelli/sorelle e arriva a parenti/affini fino al terzo grado. Con la nuova direttiva anche il convivente di fatto potrà ottenere il congedo straordinario, essendo equiparato al coniuge, e non solo i tre giorni di permesso mensili (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016).
L’altra novità riguarda il diritto di fruire del congedo entro 30 giorni dalla richiesta (invece che 60, come stabilito in precedenza).
Infine, il diritto spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La convivenza è infatti uno dei requisiti per poter accedere al beneficio. Finora questa possibilità era limitata al solo figlio non convivente in assenza di altre persone legittimate.
Tramite la circolare n. 36 del 7 marzo 2022 l’Inps ha evidenziato come, per evitare discriminazioni tra coniugi e uniti civilmente essendo giuridicamente comparabili, vada riconosciuto il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione. Quindi chi è unito civilmente può richiedere i giorni di permesso o il congedo non solo per il partner, ma anche per i parenti. Allo stesso modo, anche i familiari dell’unito civilmente avranno il diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.
Questo però non accade per le coppie di fatto. L’Istituto sottolinea che il rapporto di affinità non può essere riconosciuto tra il convivente di fatto e i parenti dell’altro partner, non essendo una ‘coppia di fatto’ un istituto giuridico. Quindi iil convivente può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario solo quando presta assistenza al partner, ma non nel caso in cui voglia prendersi cura di un suo parente.
Per poter fruire del diritto, è necessario indicare nella domanda se si è coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto. Sarà poi l’Inps a effettuare ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Il provvedimento, come già evidenziato, entrerà in vigore il 13 agosto 2022. In risposta al nostro lettore, consigliamo di attendere la circolare INPS che confermi le variazioni prima di procedere con la domanda di congedo straordinario.
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