I proprietari di immobili in un mini condominio possono sbrigare un’unica pratica per i lavori del Superbonus o devono agire autonomamente?
Scopriamo quali sono le regole che disciplinano la misura del Superbonus 110% in relazione ad un mini condominio.
Un complesso edilizio che ha meno di 9 proprietari si definisce Condominio Minimo. La costituzione avviene automaticamente nel momento in cui l’edificio viene ripartito in un minimo di due proprietari senza la necessità di delibere assembleari. Rientrare in un mini condominio significa dover rispettare alcune regole differenti rispetto a complessi con più proprietari. Non c’è l’obbligo di individuare un amministratore, non occorre redigere un regolamento, un proprietario non può escludere gli altri da una parte comune, in caso di presenza di due soli condòmini la delibera dovrà essere unanime e così via. Essere un condominio minimo, poi, comporterà obblighi differenti anche in relazione all’accesso al Superbonus 110% con particolare riferimento alla cessione del credito.
Le precisazioni con riferimento al condominio minimo sono riportate nella risposta numero 809 del 14 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate in seguito ad un interpello. Una delle questioni che i proprietari di un appartamento in un mini condominio riguarda la richiesta della cessione del credito. Nello specifico, i cittadini si domandano se sia necessario che ogni condòmino avvii una pratica in modo autonomo oppure se è possibile avviare un’unica pratica.
Qualora i lavori del Superbonus coinvolgano tutti gli immobili del mini condominio, i proprietari potranno scegliere entrambe le opzioni. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese effettuate indicando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico. Questa precisazione è contenuta nella circolare 7/2017 relativa alle detrazioni delle ristrutturazioni edilizie su parti comuni di un edificio e, di conseguenza, dovrebbe includere anche il Superbonus 110%. Non essendoci un amministratore, infatti, la soluzione è accettabile al pari di avviare tre pratiche distinte.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate risalente all’8 agosto 2020 stabilisce che, qualora non sia presente un amministratore, la comunicazione relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura possa essere inviata da un condòmino incaricato dagli altri proprietari. Tale direttiva dovrebbe valere per tutte le pratiche fiscali di un mini condominio, cessione del credito per il Superbonus inclusa.
In caso di dubbi, la banca o l’ente scelto per la cessione del credito potrà sciogliere ogni dilemma e proporre la soluzione più conveniente per tutte le parti in causa.
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