Come comportarsi se si riceve un verbale con la richiesta di pagamento del ticket sanitario per il quale non vi è l’esenzione dal pagamento?
Se l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio invia una raccomandata con cui richiedere di sanare un’indebita fruizione di prestazioni sanitarie, erogate in regime di esenzione del ticket pur non avendone diritto, cosa occorre sapere per non farsi trovare impreparati?
Una Lettrice ci scrive: “Ho ricevuto da parte della regione Lazio la richiesta di pagamento dell’esenzione ticket a cui secondo loro non avevo diritto. Mi è stato contestato l’anno 2013, avendo fatto ad aprile di quell’anno la domanda di esenzione ticket dove ho dichiarato il reddito IRPEF del nucleo familiare per l’anno precedente, quindi hanno d’imposta 2012, 730/2013. Premetto che io sono a carico del mio marito, perché sono senza reddito e abbiamo un figlio minore nel 2012. Mio marito ha perso il lavoro, quindi essendo disoccupato avevamo un reddito familiare inferiore a quanto richiesto dall’Asl e nel corso del 2013 mio marito fortunatamente ha ritrovato un lavoro quindi non capisco perché la regione Lazio ha contestato la mia esenzione dal reddito. La cosa preoccupante è che sono arrivate tre cartelle da parte della ASL per un totale di quasi € 2.000,00 perché hanno fatto obiezione a me, mio figlio e mio marito. Quindi avrei bisogno di capire e di avere delucidazioni in merito al controllo che devo eseguire per capire se sono o meno addebito con l’ASL. Hanno per ora sospeso tali avvisi da parte della regione Lazio, ma non so più a che punto sono…sono veramente preoccupata! Grazie per la vostra richiesta.”
Nel 1982 in Italia è stato introdotto il sistema del ticket, con cui coloro che sono assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale contribuiscono al costo delle delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.
Ci sono molte esenzioni per diverse fasce di cittadini che consentono di non pagare il ticket sanitario quando dovuto.
La prima esenzione riguarda il reddito, e ci sono quattro codici che consentono di non pagare il ticket sanitario e riguardano altrettante tipologie di cittadini.
Altre due categorie di esenzione sono quelle previste per coloro che hanno malattie croniche e malattie rare.
Chi presenta autocertificazioni false rischia di ricevere un verbale nel quale si intima di provvedere al pagamento del ticket, più eventuali spese di notifica e mora, entro 60 giorni per non incorrere in sanzioni.
Per chi, magari in buona fede, pensava di aver diritto all’esenzione senza però rispettare i requisiti previsti dalla legge, è consigliabile pagare quanto richiesto per non vedere incrementato l’importo dovuto.
Chi invece aveva davvero i requisiti per avere l’esenzione del ticket sanitario può contestare il verbale entro 30 giorni dalla notifica.
Infatti, chi rientra nelle categorie dei codici di esenzione, può procedere con una istanza da inoltrare all’ASL competente e all’ente che ha emesso il verbale per dimostrare la propria posizione, allegando la documentazione fiscale inerente l’anno d’imposta oggetto di contestazione relativa al proprio nucleo familiare.
Se la relativa documentazione è corretta ed esaustiva, il procedimento viene archiviato senza alcun addebito per il cittadino.
La Lettrice che ci ha scritto sostiene di aver diritto all’esenzione del ticket relativamente all’annualità 2013 per avere un reddito al di sotto del limite consentito per fruire dell’agevolazione.
Occorre innanzitutto capire se l’esenzione indicata sia corretta: può infatti capitare che il medico prescrittore usi un codice per l’esenzione per reddito al posto di una per patologia o viceversa.
Dopodiché è necessario raccogliere la documentazione fiscale del proprio nucleo familiare inerente l’anno d’imposta oggetto di contestazione e verificare se effettivamente i redditi dichiarati rientrano nei limiti stabiliti dalla legge per beneficiare dell’esenzione del ticket.
In caso affermativo, è consigliabile contestare il verbale, entro 60 giorni dalla notifica, presentando un’apposita istanza all’ASL competente per territorio e all’ente che ha emesso il verbale.
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