Una persona con impedite o ridotte capacità di deambulazione ha la possibilità di richiedere un pass disabili.
Ai sensi dell’art. 381 D.P.R. n. 495/1992, per la circolazione e la sosta delle persone invalide il Comune può rilasciare il contrassegno disabili in deroga, previo accertamento sanitario.
Il contrassegno, con validità di 5 anni anche nel caso la disabilità sia permanente, non è legato a uno specifico veicolo, ma è strettamente personale. Quando viene utilizzato, deve essere esposto in originale e ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
Successivamente la possibilità di richiedere il pass disabili è stata estesa anche alle persone non vedenti.
Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Auto acquistata con art 381 del dpr 495/1992, l’esenzione dal bollo è prevista. Mi viene detto che non rientriamo all”agevolazione, è possibile? Grazie, distinti saluti.”
Una persona con disabilità può acquistare un’auto usufruendo di alcune agevolazioni fiscali. Ossia: una detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto, fino a un massimo di 18.075,99 euro; l’IVA agevolata al 4% anziché al 22%; l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione al PRA.
Hanno diritto a questi benefici:
Le categorie 2 e 3 devono essere riconosciuti disabili gravi ai sensi della Legge 104/92 comma 3 dell’articolo 3, con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. Mentre le persone con disabilità al punto 4, pur avendo una capacità motoria ridotta, non risultano “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Per poter accedere alle agevolazioni devono quindi apportare le opportune modifiche al veicolo. Il contrassegno disabili non dà in automatico l’esenzione dal bollo auto.
Secondo l’articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012 (convertito nella legge n.35/2012) nei verbali della Commissione Medica per l’accertamento della disabilità, deve essere indicato se i soggetti invalidi siano beneficiari del rilascio del contrassegno invalidi ma, allo stesso tempo, anche prevedere le agevolazioni fiscali dei veicoli per le persone disabili.
Nel caso in cui sui documenti per l’accertamento dell’handicap, invalidità civile, cecità, sordità e disabilità sia presente l’’annotazione “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″, i soggetti riconosciuti invalidi non potranno avere accesso all’esenzione dal pagamento del bollo auto, né alle altre agevolazioni previste. Infatti, la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del DPR 495/1992)” dà diritto al pass disabili, ma non ad altro.
In merito al quesito del lettore, è necessario che verifichi quanto riportato nei verbali della commissione medica. Infatti, la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del DPR 495/1992)” dà diritto al pass disabili, ma non ad altre agevolazioni.
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