Cambiano i requisiti per usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104. Cosa si prevede? Come fare per continuare a beneficiarne?
I lavoratori che prestano assistenza a familiari portatori di handicap grave, dal prossimo 13 agosto, possono presentare richiesta allâINPS per utilizzare i permessi e i congedi, sulla base delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo âEquilibrioâ n. 105/2022.
I lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati) che assistono un familiare portatore di handicap, hanno diritto a molteplici benefici, stabiliti dalla Legge 104/1992. Tra questi, câè la possibilitĂ di fruire di permessi dal lavoro retribuiti. Ci sono due tipologie di permessi:
Attraverso il Messaggio n. 3096/2022, lâINPS ha precisato in che modo usufruire delle novitĂ introdotte recentemente, riguardanti la Legge 104/1992 e il Dlgs 151/2001.
Analizziamo, dunque, gli ultimi provvedimenti e scopriamo chi ed in che modo potrĂ continuare ad essere destinatario delle misure previste dalla Legge 104.
Per quanto riguarda i permessi mensili previsti dallâart. 3, comma 3, della Legge 104, lâinnovazione piĂš importante si riferisce alla cancellazione del principio del referente unico, stabilito per i soli genitori. Dal 13 agosto, quindi, anche piĂš di un lavoratore avente diritto potrĂ richiedere di assistere il familiare disabile; la fruizione dei permessi, però, è da intendersi come alternativa ed, in ogni caso, va sfruttata entro il limite massimo complessivo di 3 giorni al mese.
LâINPS, poi, ha spiegato anche le novitĂ relative al congedo straordinario, disciplinato dallâart. 42, comma 5, del Dlgs 151/2001. In particolare, per mezzo della modifica, il requisito (imprescindibile) della convivenza con il familiare da assistere, può intervenire anche dopo la presentazione della domanda. LâINPS, però, sottolinea che questo è possibile solo se viene preservata durante tutto il periodo per il quale si usufruisce del congedo.
Inoltre, in relazione allâintroduzione, tra i beneficiari, di parenti o affini entro il terzo grado qualora tutti gli altri aventi diritto elencati nel comma 5 siano, a loro volta, invalidi o mancanti, è ridisegnato lâordine di prioritĂ per il diritto al congedo straordinario.
Infine, entrambi i tipi di permesso spettano anche al lavoratore convivente di fatto, ai sensi dellâart. 1, comma 36, della Legge 76/2016.
Precedentemente, la legge richiedeva il requisito della preventiva convivenza per poter fruire del congedo straordinario biennale. Questa previsione, però, è stata eliminata dalla Corte Costituzionale, perchÊ ritenuta iniqua.
Ad esempio, lâipotesi di due anziani invalidi e bisognosi di assistenza continua, che hanno un figlio non convivente. In tal caso, in base a quanto stabilito dalla Consulta, il congedo straordinario spetta anche al figlio non convivente, se mancano altri familiari che possono usufruire del beneficio.
à necessario, tuttavia, che il figlio, dopo aver ottenuto il periodo di congedo, inizi a convivere con il genitore da accudire. Solo in questo modo, infatti, può effettivamente assicurargli una cura costante. In pratica, deve stabilire la propria dimora presso il parente da accudire (non per forza anche la residenza). A tal fine, per dimora si intende il luogo in cui un soggetto vive abitualmente, per un certo periodo di tempo.
Leggi anche: âPermessi legge 104 e congedo straordinario: 2 limiti poco conosciutiâ.
Dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 (dunque dal 13 agosto 2022), si può presentare allâINPS la domanda per richiedere permessi retribuiti e congedo straordinario. Ă possibile farlo online, via Contact Center oppure richiedendo assistenza ad un Caf/ Patronato.
Limitatamente al convivente di fatto, in attesa dellâaggiornamento delle piattaforme informatiche, ai fini della richiesta di congedo, alla domanda bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dellâart. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essa è necessaria per accertare la convivenza di fatto con il malato da assistere, ai sensi dellâart. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016.
Nellâipotesi, invece, di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente deve integrare la domanda con una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale specifica che provvederĂ ad instaurare la convivenza con il disabile entro lâinizio del periodo di congedo e che sarĂ intenzionato a mantenerla per tutta la sua durata.
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