Cambiano i requisiti per usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104. Cosa si prevede? Come fare per continuare a beneficiarne?
I lavoratori che prestano assistenza a familiari portatori di handicap grave, dal prossimo 13 agosto, possono presentare richiesta all’INPS per utilizzare i permessi e i congedi, sulla base delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo “Equilibrio” n. 105/2022.
I lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati) che assistono un familiare portatore di handicap, hanno diritto a molteplici benefici, stabiliti dalla Legge 104/1992. Tra questi, c’è la possibilità di fruire di permessi dal lavoro retribuiti. Ci sono due tipologie di permessi:
Attraverso il Messaggio n. 3096/2022, l’INPS ha precisato in che modo usufruire delle novità introdotte recentemente, riguardanti la Legge 104/1992 e il Dlgs 151/2001.
Analizziamo, dunque, gli ultimi provvedimenti e scopriamo chi ed in che modo potrà continuare ad essere destinatario delle misure previste dalla Legge 104.
Per quanto riguarda i permessi mensili previsti dall’art. 3, comma 3, della Legge 104, l’innovazione più importante si riferisce alla cancellazione del principio del referente unico, stabilito per i soli genitori. Dal 13 agosto, quindi, anche più di un lavoratore avente diritto potrà richiedere di assistere il familiare disabile; la fruizione dei permessi, però, è da intendersi come alternativa ed, in ogni caso, va sfruttata entro il limite massimo complessivo di 3 giorni al mese.
L’INPS, poi, ha spiegato anche le novità relative al congedo straordinario, disciplinato dall’art. 42, comma 5, del Dlgs 151/2001. In particolare, per mezzo della modifica, il requisito (imprescindibile) della convivenza con il familiare da assistere, può intervenire anche dopo la presentazione della domanda. L’INPS, però, sottolinea che questo è possibile solo se viene preservata durante tutto il periodo per il quale si usufruisce del congedo.
Inoltre, in relazione all’introduzione, tra i beneficiari, di parenti o affini entro il terzo grado qualora tutti gli altri aventi diritto elencati nel comma 5 siano, a loro volta, invalidi o mancanti, è ridisegnato l’ordine di priorità per il diritto al congedo straordinario.
Infine, entrambi i tipi di permesso spettano anche al lavoratore convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della Legge 76/2016.
Precedentemente, la legge richiedeva il requisito della preventiva convivenza per poter fruire del congedo straordinario biennale. Questa previsione, però, è stata eliminata dalla Corte Costituzionale, perché ritenuta iniqua.
Ad esempio, l’ipotesi di due anziani invalidi e bisognosi di assistenza continua, che hanno un figlio non convivente. In tal caso, in base a quanto stabilito dalla Consulta, il congedo straordinario spetta anche al figlio non convivente, se mancano altri familiari che possono usufruire del beneficio.
È necessario, tuttavia, che il figlio, dopo aver ottenuto il periodo di congedo, inizi a convivere con il genitore da accudire. Solo in questo modo, infatti, può effettivamente assicurargli una cura costante. In pratica, deve stabilire la propria dimora presso il parente da accudire (non per forza anche la residenza). A tal fine, per dimora si intende il luogo in cui un soggetto vive abitualmente, per un certo periodo di tempo.
Leggi anche: “Permessi legge 104 e congedo straordinario: 2 limiti poco conosciuti“.
Dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 (dunque dal 13 agosto 2022), si può presentare all’INPS la domanda per richiedere permessi retribuiti e congedo straordinario. È possibile farlo online, via Contact Center oppure richiedendo assistenza ad un Caf/ Patronato.
Limitatamente al convivente di fatto, in attesa dell’aggiornamento delle piattaforme informatiche, ai fini della richiesta di congedo, alla domanda bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essa è necessaria per accertare la convivenza di fatto con il malato da assistere, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della Legge n. 76/2016.
Nell’ipotesi, invece, di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente deve integrare la domanda con una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale specifica che provvederà ad instaurare la convivenza con il disabile entro l’inizio del periodo di congedo e che sarà intenzionato a mantenerla per tutta la sua durata.
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