Il contrassegno invalidi consente di derogare ad alcune regole del Codice della Strada. E permette anche di guidare in questa specifica area riservata.
I disabili che possiedono il cd. contrassegno invalidi possono circolare anche all’interno della corsia riservata ai bus, a condizione che si esponga il permesso sul cruscotto anteriore dell’auto.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.24531/2022, pubblicata lo scorso 9 agosto, ha introdotto una novità molto importante in tema di circolazione stradale. Ha, infatti, deciso che i disabili possono guidare anche nelle corsie stradali riservate ai bus, a differenza di tutti gli altri automobilisti.
Da dove nasce il caso analizzato dagli Ermellini? Un cittadino, in possesso di un contrassegno invalidi temporaneo (rilasciato dal Comune di residenza), aveva promosso due ricorsi dinanzi al Giudice di Pace. Egli, infatti, contestava una quantità di verbali emessi dalla Polizia locale di un Comune diverso, per la violazione dell’art. 7, comma 14, del Codice della Strada. Il comportamento incriminato consisteva nell’aver circolato nella corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Il Giudice di Pace accoglie i due ricorsi del cittadino.
La guida nella corsia riservata ai mezzi pubblici, infatti, è considerata legittima. Poiché il ricorrente era in possesso del contrassegno invalidi, dunque, non era tenuto a comunicare preventivamente al Comune la targa del veicolo ed ottenere, così, la deroga.
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Il Tribunale, in qualità di Giudice d’Appello, tuttavia, accoglie il ricorso presentato dal Comune e ribalta la decisione del Giudice di Pace; dichiara, infatti, legittimi ed efficaci i verbali di contestazione emessi dalla Polizia Locale nei confronti del disabile.
Secondo il Tribunale, dunque, il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto i ricorsi. Bisognava, invece, sottolineare che esiste, in capo al Sindaco, il potere, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada, di esigere la preventiva iscrizione della targa all’interno del Portale del Comune.
L’automobilista, così, decide di ricorrere alla Corte di Cassazione, ritenendo di aver subito la violazione o la falsa applicazione dell’art. 381, comma 2, reg. C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992) e degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503. Inoltre, ritiene vi sia stata la violazione del principio di gerarchia delle fonti e della riserva di legge, prevista dall’art. 1 della Legge n. 689/1981; il Tribunale, infatti, aveva erroneamente stabilito che l’efficacia del contrassegno invalidi dipendeva dalla normativa degli enti territoriali e dalle ordinanze sindacali di regolamentazione.
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La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’automobilista e ritiene fondato il motivo del ricorso. Secondo gli Ermellini, infatti:
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