Sono cambiate alcune regole per i lavoratori domestici, inclusi badanti, colf e baby sitter. I datori lavoro rischiano sanzioni molto alte.
L’Ispettorato del lavoro rende noto un nuovo decreto legislativo con il quale stabilisce le nuove regole per i lavoratori domestici.
Quindi, i contratti somministrati a badanti, colf, baby sitter, autisti, giardinieri, tate, governanti d’ora in poi dovranno essere redatti con il concetto “trasparenza sul lavoro”.
Le nuove regole, stabilite dall’Ispettorato del lavoro, sono inserite all’interno del decreto legislativo numero 104 del 2022. Tale decreto estende il concetto di trasparenza sul lavoro non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli domestici. Il cosiddetto decreto Trasparenza e in vigore dal 13 agosto, ma si applica a partire 1° agosto 2022.
Come detto le novità si applicano anche ai lavoratori domestici. Tra questa categoria sono compresi anche colf, baby sitter e badanti. Ed è proprio su questi lavoratori che il decreto punta alla “trasparenza”.
Infatti, il decreto obbliga le famiglie che necessitano di una badante a consegnare a queste, prima dell’inizio del lavoro, il contratto. In caso contrario le sanzioni del datore di lavoro (in questo caso la famiglia) vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.500 euro.
Le nuove regole non si applicano però se le prestazioni delle badanti sono rese con il Libretto di famiglia. Questo perché la normativa si riferisce solo ai contratti di prestazione occasionale e, quindi, con riferimento ai datori di lavoro con partita IVA. Anche i committenti di co.co.co. e i contratti di prestazione occasionale devono redigere il contratto di lavoro per badanti.
Nel contratto, oltre ai dati personali del committente e dei badanti, devono essere inseriti anche il luogo di lavoro, la data di inizio, l’inquadramento e la tipologia di lavoro.
Devono essere anche indicati l’importo iniziale, i compensi e le modalità di pagamento, la durata dei congedi per ferie o altri congedi retribuiti. Se è prevista, anche la durata del periodo di prova o il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro.
Infine, riguardo al contratto di lavoro occasionale si fa riferimento alle informazioni obbligatorie contenute nell’articolo 54 bis numero 50 del 2017 (lettere A ed E, comma 17).
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