La visita di revisione legge 104 viene effettuata dall’Inps per confermare l’esistenza e la permanenza delle condizioni patologiche che determinano la disabilità.
Se dal verbale che ha riconosciuto l’invalidità di un soggetto emerge quindi l’obbligo di ‘rivedibilità’, l’Istituto procede con il relativo iter di verifica.
Foto PexelsTramite il messaggio n.926 del 22 febbraio 2022, l’Inps ha comunicato le nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle visite di revisione, che sono state semplificate. Quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, viene trasmessa al cittadino una lettera contenente l’invito ad allegare la propria documentazione tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.
Se la documentazione da inviare entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera risulta idonea, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Altrimenti, se non sia possibile valutare i documenti o se non dovessero essere spediti, l’Istituto fissa la data della visita. L’assenza ingiustificata e il mancato invio della documentazione sanitaria implicano la sospensione dei benefici. Decorsi 90 giorni dalla sospensione, senza idonea giustificazione, le prestazioni vengono revocate.
Il cittadino conserva i benefici ottenuti fino alla visita.
Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, Le espongo il mio quesito. Io usufruivo già dei permessi legge di tre giorni al mese per assistere mia suocera, alla quale è scaduto il verbale della legge 104 art. 3 comma 3 in data 01.07.2022. Siamo in attesa della convocazione da parte dell’INPS per la revisione. Ad oggi avrei bisogno di usufruire per assisterla del congedo biennale, ma il Dirigente dell’ufficio personale del Comune dove presto servizio non me lo concede pur avendo firmato io un documento dove mi impegno a restituire tutti gli importi percepiti indebitamente, nel caso in cui l’Inps non confermasse la 104 art.3 comma 3. Hanno ragione loro? Grazie.”
Con il messaggio n.93 del 13 gennaio 2021, l’Inps ha sottolineato come la sospensione delle visite di accertamento a causa dell’emergenza Covid abbia dilatato i tempi di attesa. Moltiplicando anche le richieste di permessi e congedo straordinario della legge 104/92 per le persone con disabilità in stato di gravità. A tal proposito ha anche ricordato che, nel frattempo, i cittadini mantengono i loro diritti. A prevederlo è infatti l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che recita: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Diverso è invece il caso in cui c’è una prima concessione dei benefici, quindi in assenza diritti già acquisiti. Una situazione che si verifica nel momento in cui un lavoratore, pur in possesso di un verbale per invalidità valido, non l’abbia mai usato per richiedere i permessi in parola. Bensì presenta, per la prima volta, istanza per poter fruire dei permessi quando risulti scaduto il termine indicato nello stesso verbale, nell’attesa della visita.
Per ciò che concerne il quesito inviato dal lettore, può quindi fare richiesta del congedo straordinario di due anni, sempre se in possesso dei requisiti. Infatti, come già evidenziato, i benefici previsti dalla legge 104/92 art.3 comma 3 restano validi nell’attesa della visita di revisione.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.
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