La pensione di reversibilità viene riconosciuta ai familiari superstiti al momento della morte del pensionato.
Questo trattamento pensionistico, pari a una quota percentuale della pensione della persona deceduta, è riconosciuto innanzitutto al coniuge e all’unito civilmente.
Subentrano anche i figli se minorenni, inabili al lavoro oppure studenti a carico del pensionato al momento della morte non oltre il 26esimo anno di età.
In assenza di coniuge o figli, hanno diritto alla pensione di reversibilità i genitori del pensionato che alla data della morte abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di coniuge, figli e genitori, la pensione spetta a fratelli celibi e sorelle nubili in caso risultino inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e fossero a carico del defunto. La pensione di reversibilità viene riconosciuta anche al coniuge separato e al coniuge divorziato. In quest’ultimo caso però è necessario avere determinati requisiti.
Ossia deve essere titolare dell’assegno divorzile, non aver contratto un nuovo matrimonio e la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto deve essere anteriore a quella della sentenza di divorzio.
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, il mio ex coniuge ha lavorato in Germania ed è deceduto nel 2016. Volevo sapere se posso fare richiesta di pensione di reversibilità. Sono legalmente separata ma non divorziata e quindi sono vedova. Gradirei una risposta in merito e soprattutto sapere come muovermi.”
La pensione di reversibilità in Italia, come già sottolineato, viene riconosciuta anche all’ex coniuge, anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti. Una cambiamento evidenziato nella circolare Inps n.19/2022. In sostanza l’Inps ha rivisto quanto stabilito in passato, ossia il riconoscimento della pensione solo ai separati senza addebito, come richiesto dalla Cassazione, i separati a vario titolo. Come per i divorziati, anche in questo caso il trattamento pensionistico viene meno se si contraggono nuove nozze. Al coniuge separato spetta il 60% del totale della pensione, che diventa 80% con un figlio e il 100% con due o più figli. Gli importi sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro certi limiti disposti dall’Inps; altrimenti la pensione di reversibilità viene ridotta. I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario è parte di un nucleo familiare che comprende figli minori, studenti oppure inabili.
La reversibilità è riconosciuta anche nei paesi Ue, ovviamente con regole differenti. Nel caso della Germania, proprio come in Italia, per averne diritto è necessario non essersi risposati. Il coniuge deceduto deve aver assolto i propri obblighi contributivi per almeno 5 anni, con differenze tra pensione vedovile completa oppure ridotta. La ‘pensione vedovile completa’ spetta se si è compiuta una certa età rispetto all’anno del decesso, oppure se si sta crescendo un figlio minorenne o disabile, o ancora se la propria capacità lavorativa è ridotta. L’importo può variare e corrisponde al 55% della pensione del defunto (in alcuni casi al 60%). Mentre quella ridotta dura massimo 24 mesi e corrisponde al 25%. Consigliamo alla lettrice di rivolgersi a un patronato o altro ente per ricevere assistenza e maggiori informazioni sulla procedura da seguire.
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