Le ferie non godute possono essere talvolta sostituite da una indennità ad hoc che, di fatto, può essere intesa come risarcitoria, ma che è ricollegabile al diritto alla retribuzione delle ferie stesse. Quando scatta questa indennità?
Tutti i lavoratori sanno che le ferie sono un loro diritto fondamentale, previsto dalla Costituzione al fine di garantire a chi esegue le mansioni di cui al contratto, un periodo di riposo e di recupero delle energie psicofisiche.
Ma la Costituzione tutela le ferie anche come diritto del dipendente ad avere più tempo per le proprie relazioni familiari e sociali.
Ebbene, una questione pratica che attiene alle ferie riguarda i casi in cui il lavoratore non riesce a goderne: spetta un’indennità sostitutiva in questi casi? E se sì, come funziona? Di seguito daremo tutti i necessari chiarimenti su un tema di indubbio interesse per qualsiasi lavoratore.
Non possiamo non ricordare che il lavoratore ha una sorta di diritto-dovere di fare le ferie, e infatti non può rinunciarvi per espressa previsione costituzionale, nonché in considerazione dell’art. 2109 del Codice Civile in tema di periodo di riposo. Mentre il d. lgs. n. 66 del 2003 è un’altra importante fonte normativa di riferimento, che di fatto attua alcune direttive europee sulle ferie.
Soprattutto l’art. 10 del d. lgs. n. 66 citato rimarca che il diritto basilare del lavoratore alle ferie è di almeno 4 settimane ogni anno. Per questo le ferie debbono essere godute:
Soprattutto il decreto indica che detto diritto alle ferie non può essere sostituito, in linea generale, dalla collegata indennità per ferie non godute, a titolo di compensazione. Ciò vale però tranne il caso della risoluzione del rapporto di lavoro.
Proprio la Suprema Corte si è recentemente espressa in merito alle ferie non godute e alla monetizzazione con indennità sostitutiva in caso di risoluzione del rapporto. Approfondiremo più avanti questi aspetti.
La giurisprudenza della Cassazione si è recentemente espressa sulle conseguenze delle ferie non godute e diritto alla monetizzazione. E lo ha fatto nei termini seguenti:
Secondo la Cassazione, il datore di lavoro rispetta il proprio obbligo sia informando il suo dipendente in modo accurato e tempestivo della possibilità di avvalersi del riposo, sia invitandolo – se del caso anche in forma scritta – a svolgere effettivamente il periodo di riposo.
Pertanto soltanto se il datore darà la citata prova, il lavoratore conseguentemente perderà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie.
Come accennato in precedenza, ha rilievo l’indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In queste circostanze vale la monetizzazione dei giorni di riposo mancati, come confermato dalla Suprema Corte che, in un suo provvedimento, ha fatto diretto riferimento alla direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, ma anche alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. In particolare l’art. 31 della Carta indica e ribadisce il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite.
Ecco perché, se da un lato, queste ultime norme riconoscono il diritto alle ferie annuali retribuite, dall’altro non impediscono che un’indennità sostituisca le ferie non godute. Ad essa il lavoratore ha diritto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nella direttiva citata si stabilisce infatti che il lasso di tempo minimo di ferie annuali pagate non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, tranne l’ipotesi della fine del rapporto di lavoro. In questi casi la monetizzazione è dunque pacificamente ammessa.
Concludendo, dalla giurisprudenza e dalle norme vigenti possiamo dunque ricavare il principio per cui il diritto alle ferie e il diritto alla monetizzazione se non godute (ma a specifiche condizioni) sono inviolabili. Ecco perché la Cassazione in una sua decisione di un paio d’anni fa condannò la condotta di quei datori di lavoro che incentivano i lavoratori in organico a rinunciare alle ferie alle quali hanno diritto. Infatti gli incentivi datoriali a non avvalersi delle ferie come periodo di riposo sono contrari alla stessa ragione alla base del diritto alle ferie annuali retribuite. Ci riferiamo ovviamente alla necessità di un riposo effettivo del lavoratore, come espressione del diritto alla salute e sicurezza di cui in Costituzione.
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