Una legge del 1982 ha previsto presso l’Inps un Fondo di garanzia ad hoc, per assicurare comunque il pagamento del TFR nel caso di insolvenza e fallimento dell’azienda o datore di lavoro. Ecco qualche interessante dettaglio.
Il trattamento di fine rapporto o liquidazione, detto in breve TFR, rappresenta uno dei diritti tipici del lavoratore subordinato.
Il TFR in busta paga è una parte di retribuzione dei lavoratori dipendenti che è accantonata mese dopo mese dall’azienda o datore di lavoro, per un preciso obiettivo. Infatti la somma è poi liquidata alla fine del rapporto di lavoro, al di là del motivo che ha originato l’interruzione dell’esperienza professionale.
Ebbene, una problematica concreta che può emergere in proposito è la seguente: che cosa succede quando un’azienda va incontro al fallimento e non ha il denaro per versare il trattamento di fine rapporto ai suoi lavoratori subordinati? In altre parole, i lavoratori saranno costretti a non veder mai più i soldi messi da parte oppure dovranno rivolgersi al giudice, dando luogo ad un procedimento in tribunale che avrebbero certamente preferito evitare? La risposta a queste domande sta nel quadro di attività e competenze riconducibili all’Inps. Vediamo più da vicino.
La soluzione alla situazione appena accennata, relativa all’insolvenza dell’azienda e ai rischi di perdere il trattamento di fine rapporto, si chiama Fondo di garanzia per il TFR. Proprio così: è un particolare servizio che fa capo all’insieme di funzioni svolte dall’istituto di previdenza sociale, il quale di fatto supporta il lavoratore in caso di datore di lavoro insolvente. La legge n. 297 del 1982 lo ha specificamente istituito e regolato.
Essendo un fondo, raccoglie risorse via via nel tempo ed è alimentato da un contributo gravante sul datore pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Mentre le regole in materia prevedono che per i dirigenti delle aziende dell’industria il contributo sia corrispondente allo 0,40%.
Come si può facilmente immaginare, il meccanismo consiste in una garanzia non indifferente per il lavoratore. Ciò in quanto lo Stato eroga quanto spettante ai lavoratori che altrimenti, non vedrebbero né il versamento del TFR né quello delle ultime tre mensilità. E la ragione – come detto – è da ravvisarsi nella crisi dell’impresa e nell’assenza di liquidità del capo. Per questa via TFR e crediti di lavoro saranno comunque garantiti agli aventi diritto.
Questo istituto previsto dalla legge n. 297 del 1982 si rivolge a tutti i lavoratori subordinati che si trovano inseriti nel personale di un datore di lavoro, che è tenuto al pagamento del contributo ad hoc per il Fondo di garanzia TFR. Detti lavoratori potranno beneficiare del meccanismo, a condizione di aver cessato un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Interessante notare che possono accedere al beneficio anche gli eredi, ovvero coniuge e figli e, se viventi a carico, anche i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Non accedono invece al Fondo in oggetto alcune importanti tipologie di lavoratori come, ad esempio, i lavoratori subordinati di aziende agricole (impiegati e dirigenti), in quanto il trattamento di fine rapporto o TFR è di fatto accantonato all’Enpaia – ovvero l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. Niente Fondo anche per i lavoratori statali e parastatali e i dipendenti degli enti locali.
Gli interessati ed aventi diritto debbono tener presente che le domande vanno presentate in modalità digitale tramite il sito Inps, facendo riferimento:
In ogni caso occorrerà usufruire della procedura di cui a questa pagina web del sito Inps. Ma attenzione, le domande dei cessionari del TFR devono essere fatte soltanto con il servizio a essi dedicato, ovvero: Fondo di garanzia – domanda (società finanziarie, banche e altri cessionari del credito).
Le domande debbono essere indirizzate in via diretta alla struttura territoriale competente, rintracciata sulla scorta della residenza dichiarata dal lavoratore. Inoltre, se la domanda viene inoltrata dal legale occorre allegare copia del documento di identità del lavoratore alle dipendenze e la delega per la presentazione della domanda.
Accenniamo infine anche al fatto che l’intervento del Fondo di garanzia per il TFR versato dall’Inps cambia, a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. Ma questi sono dettagli assai tecnici su cui facciamo rinvio a quanto previsto dalla citata legge, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, e a quanto opportunamente indicato in questa pagina illustrativa nel sito web Inps. Qui il: Testo della legge n. 297 del 1982 sull’istituzione del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto o TFR
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